Art. 4.
  1.  Il  Ministro  del  turismo  e  dello spettacolo esercita l'alta
vigilanza sulla realizzazione degli interventi  di  cui  al  presente
decreto nei modi che saranno definiti con successivo decreto.
  2.  Per  l'insieme  degli interventi previsti in favore di ciascuno
degli enti di cui all'art. 2, comma 1,  del  presente  decreto  sara'
nominata,  con  successivo decreto, apposita commissione di collaudo,
anche in corso d'opera. Alle predette commissioni  si  applicano,  in
quanto  compatibili,  le  norme  previste  in materia di collaudo dai
decreti del Ministro del turismo e dello spettacolo in data 22 maggio
1987,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1987,
come modificati dal decreto ministeriale 1› febbraio 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 7 febbraio 1988.
  3.   Il  presente  decreto  avra'  effetto  dal  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 24 febbraio 1989
                                                 Il Ministro: CARRARO