Art. 4. 1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo esercita l'alta vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nei modi che saranno definiti con successivo decreto. 2. Per l'insieme degli interventi previsti in favore di ciascuno degli enti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto sara' nominata, con successivo decreto, apposita commissione di collaudo, anche in corso d'opera. Alle predette commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme previste in materia di collaudo dai decreti del Ministro del turismo e dello spettacolo in data 22 maggio 1987, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1987, come modificati dal decreto ministeriale 1 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 7 febbraio 1988. 3. Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 24 febbraio 1989 Il Ministro: CARRARO