IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista   la   legge  22  luglio  1961,  n.  628,  recante  modifiche
all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
e segnatamente il capo III;
  Vista  la  legge  11  agosto  1973,  n.  533,  recante  norme sulla
disciplina  delle  controversie  individuali  di   lavoro   e   delle
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria;
  Vista   la   legge   28   febbraio   1987,  n.  56,  recante  norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro;
  Visto  il  proprio  decreto  del  20 gennaio 1988 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.   55   del   7   marzo   1988),   riguardante
l'organizzazione  delle  sezioni circoscrizionali per l'impiego e per
il collocamento in agricoltura;
  Considerato   che  per  raggiungere  l'obiettivo  di  una  efficace
politica attiva dell'impiego  occorre  una  completa  conoscenza  dei
fenomeni  e  delle  linee  di  tendenza  del mercato del lavoro nelle
diverse realta' territoriali, quale  imprescindibile  supporto  delle
iniziative  da  assumere da parte degli organi preposti alla gestione
del mercato del lavoro;
  Considerato  che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e' chiamato a svolgere un ruolo  propulsivo  che,  per  una  maggiore
incisivita'  degli  interventi,  deve  essere  svolto  con  strumenti
adeguati anche alle specificita' territoriali;
  Considerato,  cosi', che al livello territoriale piu' decentrato la
sezione circoscrizionale e' l'organo  immediatamente  e  direttamente
finalizzato  a svolgere, attraverso attivita' di prevalente rilevanza
esterna, compiti di politica attiva dell'impiego;
  Ritenuto  di dover stabilire nelle linee generali i contenuti delle
attivita' anzidette;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le   sezioni  circoscrizionali  nell'esercizio  delle  funzioni  di
politica attiva dell'impiego ad esse attribuite dalla legge  svolgono
il  servizio del collocamento ed esercitano le attivita' indicate dal
presente decreto e in particolare:
   rilevano  ed  elaborano dati e notizie sui fenomeni concernenti il
campo del lavoro e assumono in merito elementi da associazioni, enti,
societa'  cooperative  e  imprese,  cui  forniscono  nel contempo gli
elementi conoscitivi idonei ad agevolare  l'incontro  tra  domanda  e
offerta di lavoro;
   forniscono  ogni  ausilio  alle  commissioni  circoscrizionali per
l'impiego per promuovere lo svolgimento  dei  compiti  di  indirizzo,
propulsione  e  partecipazione  alle  iniziative  di carattere locale
dirette a conseguire l'incremento dei  livelli  occupazionali,  anche
attraverso  la  stipula  di  convenzioni  ai sensi dell'art. 17 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
   forniscono,  a  richiesta,  elementi  di  valutazione  agli organi
locali preposti all'orientamento e alla formazione  professionale  al
fine   di   agevolare  la  programmazione  delle  attivita'  di  loro
competenza;
   partecipano  alle iniziative dirette a favorire nuove occasioni di
lavoro e assumono ogni altra utile iniziativa  per  il  perseguimento
degli obiettivi di politica attiva dell'impiego;
   formulano proposte e forniscono elementi al direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro per  l'esercizio  delle  funzioni  di  propria
competenza;
   danno  ai  lavoratori  le piu' ampie informazioni sui vari tipi di
rapporti di lavoro  ed  istituti  contrattuali,  sulle  tendenze  del
locale  mercato  del  lavoro,  sulle  possibilita' di acquisizione di
professionalita' e sulle alternative per la ricerca di occupazione.