IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e segnatamente il capo III; Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante norme sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria; Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro; Visto il proprio decreto del 20 gennaio 1988 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1988), riguardante l'organizzazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura; Considerato che per raggiungere l'obiettivo di una efficace politica attiva dell'impiego occorre una completa conoscenza dei fenomeni e delle linee di tendenza del mercato del lavoro nelle diverse realta' territoriali, quale imprescindibile supporto delle iniziative da assumere da parte degli organi preposti alla gestione del mercato del lavoro; Considerato che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' chiamato a svolgere un ruolo propulsivo che, per una maggiore incisivita' degli interventi, deve essere svolto con strumenti adeguati anche alle specificita' territoriali; Considerato, cosi', che al livello territoriale piu' decentrato la sezione circoscrizionale e' l'organo immediatamente e direttamente finalizzato a svolgere, attraverso attivita' di prevalente rilevanza esterna, compiti di politica attiva dell'impiego; Ritenuto di dover stabilire nelle linee generali i contenuti delle attivita' anzidette; Sentite le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1. Le sezioni circoscrizionali nell'esercizio delle funzioni di politica attiva dell'impiego ad esse attribuite dalla legge svolgono il servizio del collocamento ed esercitano le attivita' indicate dal presente decreto e in particolare: rilevano ed elaborano dati e notizie sui fenomeni concernenti il campo del lavoro e assumono in merito elementi da associazioni, enti, societa' cooperative e imprese, cui forniscono nel contempo gli elementi conoscitivi idonei ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; forniscono ogni ausilio alle commissioni circoscrizionali per l'impiego per promuovere lo svolgimento dei compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere locale dirette a conseguire l'incremento dei livelli occupazionali, anche attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; forniscono, a richiesta, elementi di valutazione agli organi locali preposti all'orientamento e alla formazione professionale al fine di agevolare la programmazione delle attivita' di loro competenza; partecipano alle iniziative dirette a favorire nuove occasioni di lavoro e assumono ogni altra utile iniziativa per il perseguimento degli obiettivi di politica attiva dell'impiego; formulano proposte e forniscono elementi al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro per l'esercizio delle funzioni di propria competenza; danno ai lavoratori le piu' ampie informazioni sui vari tipi di rapporti di lavoro ed istituti contrattuali, sulle tendenze del locale mercato del lavoro, sulle possibilita' di acquisizione di professionalita' e sulle alternative per la ricerca di occupazione.