Art. 5. Nel quadro delle direttive impartite a livello nazionale, degli indirizzi della C.R.I. e delle indicazioni delle commissioni circoscrizionali per l'impiego, il direttore dell'ufficio provinciale coordina le iniziative dirette all'attuazione della politica attiva per l'impiego e all'adeguamento dei servizi alle esigenze emergenti dall'evoluzione del mercato del lavoro. Dette iniziative sono attuate secondo programmi miranti a realizzare l'uniformita' operativa sul territorio, anche sotto il profilo dei livelli di servizio delle strutture decentrate. Il responsabile della sezione circoscrizionale, nel porre in essere le iniziative programmate e per assicurarne la migliore attuazione, coinvolgera' opportunamente il personale preposto ai servizi operativi della sezione, ai recapiti e alle sezioni decentrate. Il direttore dell'ufficio provinciale convoca mensilmente riunioni dei responsabili delle sezioni circoscrizionali e delle aree interessate, per la verifica dell'andamento delle attivita' intraprese nel quadro delle iniziative programmate, per rilevare gli adeguamenti organizzativi opportuni, per assicurare uniformi criteri operativi ed individuare le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale atte ad assicurare il miglior livello professionale dei gruppi di lavoro.