Art. 5.
  Nel  quadro  delle  direttive  impartite a livello nazionale, degli
indirizzi  della  C.R.I.  e  delle  indicazioni   delle   commissioni
circoscrizionali per l'impiego, il direttore dell'ufficio provinciale
coordina le iniziative dirette all'attuazione della  politica  attiva
per  l'impiego  e all'adeguamento dei servizi alle esigenze emergenti
dall'evoluzione del mercato del lavoro. Dette iniziative sono attuate
secondo  programmi  miranti  a realizzare l'uniformita' operativa sul
territorio, anche sotto il profilo  dei  livelli  di  servizio  delle
strutture decentrate.
  Il responsabile della sezione circoscrizionale, nel porre in essere
le iniziative programmate e per assicurarne la  migliore  attuazione,
coinvolgera'   opportunamente   il   personale  preposto  ai  servizi
operativi della sezione, ai recapiti e alle sezioni decentrate.
  Il  direttore dell'ufficio provinciale convoca mensilmente riunioni
dei  responsabili  delle  sezioni  circoscrizionali  e   delle   aree
interessate,   per   la   verifica   dell'andamento  delle  attivita'
intraprese nel quadro delle iniziative programmate, per rilevare  gli
adeguamenti  organizzativi opportuni, per assicurare uniformi criteri
operativi  ed  individuare  le  iniziative   di   formazione   e   di
aggiornamento  del  personale  atte  ad assicurare il miglior livello
professionale dei gruppi di lavoro.