Art. 2.
  E'  autorizzata la stampa di speciali modelli, 770, 770/A, 770/B-1,
770/C,  770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/F, 770/G-1, da utilizzare
per  la compilazione meccanografica delle dichiarazioni dei sostituti
di imposta da presentare nell'anno 1989.
  I  modelli  di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati
meccanografici  a  striscia  continua,  di  formato  a pagina singola
oppure  a  pagina  doppia  ripiegabile.  Le  facciate di ogni modello
devono  essere  tra  loro  solidali e lungo i lembi di separazione di
ciascuna  facciata deve essere stampata l'avvertenza: "Attenzione: da
non staccare".
  E' inoltre autorizzata la stampa di speciali modelli 770/A, 770/B e
770/C  meccanografici a striscia continua, costituiti da due facciate
nelle  quali  devono  risultare  i  dati e gli elementi della prima e
della  quarta  facciata dei corrispondenti modelli redatti su quattro
facciate.
  Detti  modelli possono essere utilizzati anche in sequenza, purche'
ciascun modello sia numerato progressivamente, completato in ogni sua
parte e munito di firma del sostituto d'imposta.
  I  modelli  di  cui ai commi primo e terzo devono avere le seguenti
caratteristiche:
     stampa  realizzata con gli stessi colori dei modelli predisposti
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
     conformita' di struttura con i modelli approvati con il presente
decreto,  per quanto riguarda la sequenza dei campi e la intestazione
dei dati richiesti;
     dimensioni  identiche  a  quelle dei modelli editi dall'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato, esclusi gli spazi occupati dalle
bande  laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro
i seguenti limiti:
     a) per il formato a pagina singola,
         larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5
         altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;
     b) per il formato a pagina doppia ripiegabile,
         larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
         altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
  I  modelli meccanografici composti di quattro facciate (770, 770/A,
770/B,  770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1 e 770/G), predisposti a
pagina  doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel
comma  precedente,  devono  rispettare,  per ciascuno dei modelli, la
sequenza delle facciate nel seguente ordine:
    nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;
    nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.
  I  modelli meccanografici composti da due facciate (770/B-1 e 770/F
e  modelli  di  cui  al  terzo  comma)  predisposti  a  pagina doppia
ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate al terzo comma del
presente  articolo,  devono  rispettare  per  ciascuno dei modelli la
sequenza delle facciate nel seguente ordine:
     nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
  I   modelli  predisposti  ai  sensi  dei  commi  precedenti  devono
contenere  nel  frontespizio  gli estremi del soggetto che ne cura la
stampa e quelli del presente decreto.
  I  due  esemplari del modello 770 base all'atto della presentazione
devono  essere  separati; tutti i modelli devono essere privati delle
bande laterali di trascinamento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
     Roma, addi' 11 marzo 1989
                                                  Il Ministro:COLOMBO