AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,
commi  2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la
lettura  sia  delle  disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche  apportate  dalla  legge  di  conversione,  che  di  quelle
modificate  o  richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalle legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))

                               Art. 1.

  1.  L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili
urbani   di   proprieta'  privata  e  pubblica,  adibiti  ad  uso  di
abitazione,  per  cessazione  del  contratto  alla  scadenza, nonche'
l'esecuzione  delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di
cui  all'articolo  663 del codice di procedura civile (a) e di quelle
di  rilascio  di  cui all'articolo 655 del codice di procedura civile
(a)  per  finita locazione relativa a detti immobili, e' sospesa sino
al 30 aprile 1989:
((  a) nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano,
Napoli,   Palermo,   Roma,  Torino  e  Venezia,  nonche'  nei  comuni
confinanti  con  gli  stessi;  b)  negli  altri  comuni  capoluogo di
provincia;  c)  nei  comuni,  considerati ad alta tensione abitativa,
individuati  nella  delibera  CIPE  30  maggio 1985, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non
compresi nelle lettere precedenti; d) nei comuni di cui alla delibera
 CIPE 8 aprile 1987, n. 152
(b),  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987,
non compresi nelle lettere )) a), b) e c).
(( 2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, anche
se  compresi  nelle  lettere  a),  b)  ,  c)  e  d)  del  comma 1, la
sospensione  ha effetto sino al 31 dicembre 1989. 2-bis. E' aumentata
al cinquanta per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo
17   del  decreto-legge  23  gennaio  1982,  n.  9,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  marzo 1982, n. 94 (c). Gli enti ivi
previsti,  entro  trenta  giorni  dalla  stipula del contratto con lo
sfrattato,  devono  darne  comunicazione  al di lui locatore, a mezzo
raccomandata   con   avviso   di  ricevimento,  al  domicilio  eletto
risultante  dalla  copia  del provvedimento di rilascio allegato alla
richiesta  di  locazione.  2-ter.  Nell'ambito  della quota di cui al
comma  2-bis  gli  stessi  enti  dovranno  dare  la  precedenza  agli
eventuali  sfrattati  da  propri immobili venduti frazionatamente. ))
 
             (a)  Il  testo  degli  articoli  663 e 665 del codice di
          procedura penale e' riportato in appendice.
             (b)  La delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, individua i
          comuni  ad  alta  tensione  abitativa  superiori  a  10.000
          abitanti,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del D.L. 29
          ottobre 1986, n. 708, convertito nella  legge  23  dicembre
          1986,  n.  899,  recante  misure  urgenti  per fronteggiare
          l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative.
             (c)  Il testo del secondo comma dell'art. 17 del D.L. n.
          9/1982 e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:
             Si   trascrive   il   testo  degli  articoli  663  (come
          modificato dall'art. 5 della legge  22  dicembre  1973,  n.
          841) e 665 (come modificato dall'articolo unico del R.D. 20
          aprile 1942, n. 504) del codice di procedura penale:
             "Art.  663  (Mancata  comparizione o mancata opposizione
          dell'intimato). - Se l'intimato non comparisce o comparendo
          non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto
          e  dispone  con   ordinanza   in   calce   alla   citazione
          l'apposizione  su  di  essa  della formula esecutiva; ma il
          giudice deve ordinare che sia rinnovata  la  citazione,  se
          risulta  o  appare probabile che l'intimato non abbia avuto
          conoscenza  della  citazione  stessa  o  non   sia   potuto
          comparire per caso fortuito o forza maggiore.
(( Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva  ))
(( ha effetto dopo trenta giorni dalla data dell'apposizione. ))   ))
             Se  lo  sfratto  e' stato intimato per mancato pagamento
          del canone, la convalida e' subordinata all'attestazione in
          giudizio   del  locatore  o  del  suo  procuratore  che  la
          morosita' persiste. In tale caso il giudice  puo'  ordinare
          al locatore di prestare una cauzione".
             "Art. 665 (Opposizione, provvedimenti del giudice). - Se
          l'intimato comparisce e oppone  eccezioni  non  fondate  su
          prova  scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non
          sussistono gravi motivi in contrario,  pronuncia  ordinanza
          non  impugnabile  di  rilascio, con riserva delle eccezioni
          del convenuto.
             L'ordinanza  e' immediatamente esecutiva, ma puo' essere
          subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni  e
          le spese".
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 1:
             Il  secondo comma dell'art. 17 del D.L. n. 9/1982 (Norme
          per l'edilizia residenziale e  provvidenze  in  materia  di
          sfratti)  prevede  che:   "Gli enti e le societa' di cui al
          primo comma (enti pubblici previdenziali, societa' ed  enti
          assicuratori  tenuti  per  legge,  statuto  o  disposizione
          dell'autorita'  di  vigilanza  ad  effettuare  investimenti
          immobiliari,   nonche'   ogni   altro   ente  pubblico  non
          economico, ad eccezione dell'Istituto di emissione e  della
          Cassa   nazionale  del  notariato,  n.d.r.)  devono,  nella
          locazione delle unita' immobiliari  incluse  negli  elenchi
          mensili,  limitatamente  ad  una quota del trenta per cento
          della disponibilita' annuale complessiva, dare priorita'  a
          coloro  che  dimostrino  che  nei loro confronti sono stati
          emessi i provvedimenti di rilascio  indicati  dall'articolo
          2,  n.  2),  del  decreto-legge  30  gennaio  1979,  n. 21,
          convertito, con modificazioni, nella legge 31  marzo  1979,
          n. 93, nell'articolo 59, numeri 1), 3), 4) e 5) della legge
          27 luglio 1978, n. 392, ovvero emessi per finita locazione,
          nonche'  a  coloro  che  abbiano sottoscritto un verbale di
          conciliazione".
             I  provvedimenti  di  rilascio di cui all'art. 2, n. 2),
          del D.L. n.  21/1979 sono quelli divenuti esecutivi dal  1›
          luglio  1975  al  29  luglio 1978 e fondati sulla urgente e
          improrogabile   necessita'   del   locatore,   verificatasi
          successivamente  alla  costituzione del rapporto locatizio,
          di destinare l'immobile stesso ad abitazione  propria,  dei
          propri figli o dei propri genitori.
             Si  trascrive il testo dell'art. 59, primo comma, numeri
          1), 3), 4) e 5), della legge n.  392/1978,  richiamati  nel
          secondo comma dell'art.  17 del D.L. n. 9/1982 surriportato
          (v. anche le sentenze  della  Corte  cost.  22-27  febbraio
          1980,  n. 22 ( Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1980) e
          15-28 luglio 1983, n. 250 ( Gazzetta Ufficiale n. 212 del 3
          agosto      1983),     dichiarative     dell'illegittimita'
          costituzionale dell'art. 59 sotto taluni profili):
             "Nei  casi  di  cui  all'articolo  precedente (l'art. 58
          concerne  la  durata   dei   contratti   di   locazione   e
          sublocazione   di   immobili   urbani  adibiti  ad  uso  di
          abitazione e soggetti a  proroga  secondo  la  legislazione
          vigente,  n.d.r.) il locatore puo' recedere in ogni momento
          dal contratto dandone comunicazione al conduttore  mediante
          lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi:
              1)  quando  abbia  la  necessita', verificatasi dopo la
          costituzione   del   rapporto   locatizio,   di   destinare
          l'immobile  ad  uso  abitativo,  commerciale, artigianale o
          professionale proprio, del coniuge o dei parenti  in  linea
          diretta entro il secondo grado;
               (Omissis);
              3) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio
          gravemente danneggiato che debba essere ricostruito  o  del
          quale debba essere assicurata la stabilita' e la permanenza
          del conduttore impedisca  di  compiere  gli  indispensabili
          lavori;
              4)   quando   il   proprietario   intenda   demolire  o
          trasformare notevolmente  l'immobile  locato  per  eseguire
          nuove  costruzioni  o,  trattandosi  di  appartamento  sito
          all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a
          norma  di  legge,  e  per  eseguirle sia indispensabile per
          ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso;
              5)  quando l'immobile locato sia di interesse artistico
          o storico, ai sensi della legge 1› giugno  1939,  n.  1089,
          nel  caso  in  cui  la competente sovraintendenza riconosca
          necessario ed  urgente  che  si  proceda  a  riparazioni  o
          restauri,  la  cui  esecuzione  sia  resa impossibile dallo
          stato di occupazione dell'immobile".