AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalle legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) Art. 1. 1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprieta' privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonche' l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile (a) e di quelle di rilascio di cui all'articolo 655 del codice di procedura civile (a) per finita locazione relativa a detti immobili, e' sospesa sino al 30 aprile 1989: (( a) nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonche' nei comuni confinanti con gli stessi; b) negli altri comuni capoluogo di provincia; c) nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nelle lettere precedenti; d) nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152 (b), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nelle lettere )) a), b) e c). (( 2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, anche se compresi nelle lettere a), b) , c) e d) del comma 1, la sospensione ha effetto sino al 31 dicembre 1989. 2-bis. E' aumentata al cinquanta per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 (c). Gli enti ivi previsti, entro trenta giorni dalla stipula del contratto con lo sfrattato, devono darne comunicazione al di lui locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio eletto risultante dalla copia del provvedimento di rilascio allegato alla richiesta di locazione. 2-ter. Nell'ambito della quota di cui al comma 2-bis gli stessi enti dovranno dare la precedenza agli eventuali sfrattati da propri immobili venduti frazionatamente. ))
(a) Il testo degli articoli 663 e 665 del codice di procedura penale e' riportato in appendice. (b) La delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, individua i comuni ad alta tensione abitativa superiori a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 29 ottobre 1986, n. 708, convertito nella legge 23 dicembre 1986, n. 899, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative. (c) Il testo del secondo comma dell'art. 17 del D.L. n. 9/1982 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 1: Si trascrive il testo degli articoli 663 (come modificato dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 841) e 665 (come modificato dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504) del codice di procedura penale: "Art. 663 (Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato). - Se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione su di essa della formula esecutiva; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore. (( Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva )) (( ha effetto dopo trenta giorni dalla data dell'apposizione. )) )) Se lo sfratto e' stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida e' subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosita' persiste. In tale caso il giudice puo' ordinare al locatore di prestare una cauzione". "Art. 665 (Opposizione, provvedimenti del giudice). - Se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto. L'ordinanza e' immediatamente esecutiva, ma puo' essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese". Con riferimento alla nota (c) all'art. 1: Il secondo comma dell'art. 17 del D.L. n. 9/1982 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) prevede che: "Gli enti e le societa' di cui al primo comma (enti pubblici previdenziali, societa' ed enti assicuratori tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorita' di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonche' ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione dell'Istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, n.d.r.) devono, nella locazione delle unita' immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del trenta per cento della disponibilita' annuale complessiva, dare priorita' a coloro che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati dall'articolo 2, n. 2), del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, nell'articolo 59, numeri 1), 3), 4) e 5) della legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero emessi per finita locazione, nonche' a coloro che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione". I provvedimenti di rilascio di cui all'art. 2, n. 2), del D.L. n. 21/1979 sono quelli divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 al 29 luglio 1978 e fondati sulla urgente e improrogabile necessita' del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori. Si trascrive il testo dell'art. 59, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5), della legge n. 392/1978, richiamati nel secondo comma dell'art. 17 del D.L. n. 9/1982 surriportato (v. anche le sentenze della Corte cost. 22-27 febbraio 1980, n. 22 ( Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1980) e 15-28 luglio 1983, n. 250 ( Gazzetta Ufficiale n. 212 del 3 agosto 1983), dichiarative dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 59 sotto taluni profili): "Nei casi di cui all'articolo precedente (l'art. 58 concerne la durata dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente, n.d.r.) il locatore puo' recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi: 1) quando abbia la necessita', verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea diretta entro il secondo grado; (Omissis); 3) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilita' e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori; 4) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'immobile locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso; 5) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nel caso in cui la competente sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile".