Art. 4. 1. Nelle province comprendenti i comuni indicati all'articolo 1, comma 1, le commissioni previste all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899 (a), sono sostituite da commissioni cosi' composte: a) dal prefetto, o da un suo delegato, che (( la nomina e )) la presiede; (( b) dal sindaco del comune capoluogo o da un suo delegato nonche', per le deliberazioni attinenti al comune che rappresenta, dal sindaco, o da un suo delegato, del comune interessato; c) da un rappresentante sia delle organizzazioni degli inquilini sia di quelle dei proprietari nominati, di comune accordo, dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale; )) d) dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari (( o da un suo delegato; e) da un rappresentante nominato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; f) da un rappresentante nominato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale; g) da un rappresentante nominato di comune accordo dagli enti assicurativi e previdenziali presenti nella provincia; )) h) da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei costruttori edili. (( 1-bis) I rappresentanti di cui alle lettere c), e), f), g) ed h) dovranno essere nominati entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto. In difetto e fino alle designazioni, tutte da comunicarsi al prefetto, la commissione funzionera' con le residue componenti. ))
(a) L'art. 2 del D.L. n. 708/1986 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative) prevede l'istituzione o la conferma (se gia' istituite), presso le prefetture delle province comprendenti i comuni indicati nell'art. 1 dello stesso decreto, di commissioni con funzioni consultive relativamente alla graduazione degli sfratti in dette aree.