Art. 4.

  1.  Nelle  province  comprendenti i comuni indicati all'articolo 1,
comma  1, le commissioni previste all'articolo 2 del decreto-legge 29
ottobre  1986,  n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre  1986,  n.  899  (a),  sono  sostituite da commissioni cosi'
composte:
    a)  dal  prefetto, o da un suo delegato, che (( la nomina e )) la
presiede;
((  b) dal sindaco del comune capoluogo o da un suo delegato nonche',
per  le  deliberazioni  attinenti  al  comune  che  rappresenta,  dal
sindaco,  o  da  un  suo  delegato,  del comune interessato; c) da un
rappresentante sia delle organizzazioni degli inquilini sia di quelle
dei   proprietari  nominati,  di  comune  accordo,  dalle  rispettive
associazioni maggiormente
rappresentative   a   livello   nazionale;   ))   d)  dal  presidente
    dell'Istituto autonomo case popolari (( o da un
suo delegato;
e)   da   un   rappresentante   nominato   di  comune  accordo  dalle
organizzazioni  sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative
a  livello  nazionale;  f)  da  un  rappresentante nominato di comune
accordo    dalle    organizzazioni   sindacali   degli   imprenditori
maggiormente   rappresentative   a   livello   nazionale;  g)  da  un
rappresentante nominato di comune accordo dagli enti
assicurativi  e  previdenziali  presenti nella provincia; )) h) da un
    rappresentante dell'Associazione nazionale dei
costruttori edili.
((  1-bis)  I rappresentanti di cui alle lettere c), e), f), g) ed h)
dovranno  essere  nominati  entro  trenta  giorni dalla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  legge  di conversione del presente
decreto. In difetto e fino alle designazioni, tutte da comunicarsi al
prefetto,  la  commissione  funzionera' con le residue componenti. ))
 
             (a)  L'art.  2  del D.L. n. 708/1986 (Misure urgenti per
          fronteggiare  l'eccezionale   carenza   di   disponibilita'
          abitative)  prevede  l'istituzione  o  la conferma (se gia'
          istituite),   presso   le   prefetture    delle    province
          comprendenti  i  comuni  indicati  nell'art. 1 dello stesso
          decreto,   di   commissioni   con    funzioni    consultive
          relativamente alla graduazione degli sfratti in dette aree.