Art. 5.

  1.  La commissione di cui all'articolo 4 fornisce periodicamente al
prefetto il parere relativamente ai criteri per l'impiego della forza
pubblica   nella  esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio  degli
immobili  urbani  ad  uso  abitativo,  tenuto  conto  della  generale
situazione  abitativa della provincia e delle richieste di esecuzione
presentate all'ufficiale giudiziario.