Art. 9.

  1. All'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
  "Nel  giudizio  relativo  alla  spettanza  ed  alla  determinazione
dell'indennita'  per  la  perdita  dell'avviamento,  le  parti  hanno
l'onere  di  quantificare  specificatamente  la  entita'  della somma
reclamata  o  offerta  e  la corresponsione dell'importo indicato dal
conduttore (( o, in difetto,
offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza )) di primo
grado )) consente, salvo conguaglio all'esito del
giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile".
 
             (a)  Il  testo  vigente  dell'art.  34  della  legge  n.
          392/1978 e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 9:
             Il   testo   dell'art.   34   della  legge  n.  392/1978
          (Disciplina  delle  locazioni  di  immobili  urbani),  come
          modificato  dall'art.  9 del decreto qui pubblicato), e' il
          seguente:
             "Art.  34 ( Indennita' per la perdita dell'avviamento ).
          - In caso di cessazione del rapporto di locazione  relativo
          agli  immobili  di cui all'art. 27 (immobili urbani adibiti
          ad uso diverso da quello di abitazione,  n.d.r.),  che  non
          sia  dovuta  a  risoluzione  per inadempimento o disdetta o
          recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  (concernente  la
          disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della
          amministrazione  controllata  e  della  liquidazione coatta
          amministrativa, n.d.r.), il conduttore ha diritto,  per  le
          attivita'   indicate   ai  numeri  1)  e  2)  dell'art.  27
          (industriali,  commerciali,  artigianali  e  di   interesse
          turistico,  n.d.r.), ad una indennita' pari a 18 mensilita'
          dell'ultimo   canone   corrisposto;   per   le    attivita'
          alberghiere l'indennita' e' pari a 21 mensilita'.
             Il  conduttore  ha  diritto  ad una ulteriore indennita'
          pari  all'importo  di  quelle  rispettive  sopra   previste
          qualora    l'immobile    venga,    da   chiunque,   adibito
          all'esercizio della stessa attivita' o di attivita' incluse
          nella  medesima  tabella  merceologica  che  siano affini a
          quella gia' esercitata dal conduttore  uscente  ed  ove  il
          nuovo   esercizio   venga  iniziato  entro  un  anno  dalla
          cessazione del precedente.
             L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile
          e'      condizionata      dall'avvenuta      corresponsione
          dell'indennita'  di cui al primo comma. L'indennita' di cui
          al secondo comma deve  essere  corrisposta  all'inizio  del
          nuovo esercizio.
(( Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione     ))
(( dell'indennita' per la perdita dell'avviamento, le parti hanno  ))
(( l'onere di quantificare specificatamente la entita' della somma ))
(( reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato   ))
(( dal conduttore o, in difetto, offerto dal locatore o, comunque  ))
(( risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo        ))
(( conguaglio all'esiito del giudizio, l'esecuzione del            ))
(( provvedimento di rilascio dell'immobile )) ".                   ))