Art. 9. 1. All'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennita' per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entita' della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore (( o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza )) di primo grado )) consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile".
(a) Il testo vigente dell'art. 34 della legge n. 392/1978 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 9: Il testo dell'art. 34 della legge n. 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), come modificato dall'art. 9 del decreto qui pubblicato), e' il seguente: "Art. 34 ( Indennita' per la perdita dell'avviamento ). - In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27 (immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, n.d.r.), che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concernente la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, n.d.r.), il conduttore ha diritto, per le attivita' indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 27 (industriali, commerciali, artigianali e di interesse turistico, n.d.r.), ad una indennita' pari a 18 mensilita' dell'ultimo canone corrisposto; per le attivita' alberghiere l'indennita' e' pari a 21 mensilita'. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennita' pari all'importo di quelle rispettive sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attivita' o di attivita' incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella gia' esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile e' condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennita' di cui al primo comma. L'indennita' di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio. (( Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione )) (( dell'indennita' per la perdita dell'avviamento, le parti hanno )) (( l'onere di quantificare specificatamente la entita' della somma )) (( reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato )) (( dal conduttore o, in difetto, offerto dal locatore o, comunque )) (( risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo )) (( conguaglio all'esiito del giudizio, l'esecuzione del )) (( provvedimento di rilascio dell'immobile )) ". ))