Art. 2. Le ditte produttrici ed imbottigliatrici interessate dovranno presentare apposita richiesta alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, Forli' e Ravenna sopra citate precisando il quantitativo del prodotto che intendono imbottigliare, il numero e la capacita' dei contenitori. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 1 marzo 1989 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste MANNINO Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA