Art. 2.
  Le  ditte  produttrici  ed  imbottigliatrici  interessate  dovranno
presentare apposita richiesta alle camere  di  commercio,  industria,
artigianato  ed agricoltura di Bologna, Forli' e Ravenna sopra citate
precisando il quantitativo del prodotto che intendono  imbottigliare,
il numero e la capacita' dei contenitori.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 1› marzo 1989
                                            Il Ministro
                                   dell'agricoltura e delle foreste
                                              MANNINO
  Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
        BATTAGLIA