Art. 10. Decorsi i termini di prescrizione, indicati al precedente art. 2, i fondi in valuta non utilizzati per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale dei certificati circolanti all'estero saranno restituiti alla Banca d'Italia dalla banca di cui al precedente art. 7. La Banca d'Italia provvedera' a riversare il controvalore in lire dei fondi non utilizzati per il servizio finanziario dei certificati "stampigliati", all'entrata del bilancio statale, al capitolo indicato dal Ministero del tesoro.