Art. 10.
  Decorsi i termini di prescrizione, indicati al precedente art. 2, i
fondi in valuta non utilizzati per il pagamento degli interessi e per
il  rimborso  del  capitale  dei  certificati  circolanti  all'estero
saranno  restituiti  alla  Banca  d'Italia  dalla  banca  di  cui  al
precedente art. 7.
  La  Banca  d'Italia provvedera' a riversare il controvalore in lire
dei fondi non utilizzati per il servizio finanziario dei  certificati
"stampigliati",   all'entrata   del  bilancio  statale,  al  capitolo
indicato dal Ministero del tesoro.