Art. 11. In conformita' al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto del 15 marzo 1988, la Banca d'Italia - presso la propria sede di Milano e presso il servizio Cassa centrale in Roma provvedera', su richiesta degli interessati da avanzare tramite "banca abilitata", ad apporre sui certificati e sulle relative cedole, di pertinenza di non residenti, la stampigliatura "pagabile all'estero". Inoltre le richieste di stampigliatura potranno essere accettate dalle sedi di Milano e Roma della Banca d'Italia, anche per i certificati non ancora allestiti e, nelle more, rappresentati da ricevute provvisorie di sottoscrizione, depositate in tempo utile nella "gestione centralizzata". Peraltro, per le domande pervenute alla Banca d'Italia tra il 1 febbraio ed il 21 marzo di ogni anno, la stampigliatura verra' apposta, sul mantello del titolo e sulle cedole, indicando, come data di decorrenza agli effetti della stampigliatura, il successivo giorno 22 marzo; di conseguenza, non sara' stampigliata, ove unita al titolo, la cedola di scadenza 21 marzo dell'anno in riferimento, che verra' pertanto pagata in lire italiane ai sensi del precedente art. 1.