Art. 11.
  In  conformita' al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto del 15
marzo 1988, la Banca d'Italia - presso la propria sede  di  Milano  e
presso  il  servizio Cassa centrale in Roma provvedera', su richiesta
degli interessati da avanzare tramite "banca abilitata",  ad  apporre
sui  certificati  e  sulle  relative  cedole,  di  pertinenza  di non
residenti,  la  stampigliatura  "pagabile  all'estero".  Inoltre   le
richieste  di  stampigliatura potranno essere accettate dalle sedi di
Milano e Roma della Banca  d'Italia,  anche  per  i  certificati  non
ancora allestiti e, nelle more, rappresentati da ricevute provvisorie
di  sottoscrizione,  depositate  in  tempo  utile   nella   "gestione
centralizzata".   Peraltro,  per  le  domande  pervenute  alla  Banca
d'Italia tra il  1›  febbraio  ed  il  21  marzo  di  ogni  anno,  la
stampigliatura  verra'  apposta,  sul  mantello  del  titolo  e sulle
cedole,  indicando,  come  data  di  decorrenza  agli  effetti  della
stampigliatura,  il  successivo  giorno 22 marzo; di conseguenza, non
sara' stampigliata, ove unita al titolo, la  cedola  di  scadenza  21
marzo  dell'anno  in  riferimento, che verra' pertanto pagata in lire
italiane ai sensi del precedente art. 1.