Art. 13.
  I titoli e le cedole deteriorati, non piu' idonei alla circolazione
e tuttavia sicuramente identificabili,  potranno,  su  richiesta  del
possessore  di  tali  valori,  essere  sostituiti  con  le  modalita'
previste dall'art. 4 del citato decreto del 15 marzo 1988.
  La   Banca   d'Italia   provvedera'  a  ritirare  le  richieste  di
sostituzione ed i relativi valori deteriorati, di cui  al  precedente
comma,  per  la  trasmissione  al  Ministero  del  tesoro,  nonche' a
rimettere agli interessati i nuovi valori.
  Il Ministero del tesoro potra' richiedere, entro e non oltre trenta
giorni dal  ricevimento  delle  richieste  di  cui  sopra,  eventuali
notizie non contenute nelle richieste stesse.