Art. 16. Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative. Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione Centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilita' inerenti ai certificati previsti nel presente decreto, saranno effettuate - ove possibile - tramite le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171. Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.