Art. 16.
  Gli  atti  e  i  documenti  comunque  riguardanti  il  servizio del
prestito, la corrispondenza della Banca d'Italia e delle  aziende  di
credito  che  saranno  eventualmente  incaricate del servizio stesso,
devono intendersi esenti da imposte di registro e di  bollo  e  dalle
tasse sulle concessioni governative.
  Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione Centrale sia delle
filiali della Banca d'Italia, dei valori,  documenti  e  contabilita'
inerenti  ai  certificati  previsti  nel  presente  decreto,  saranno
effettuate  -  ove  possibile  -  tramite  le  sezioni  di  tesoreria
provinciale dello Stato. I corrispettivi per tali spedizioni saranno,
in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai  sensi  della
legge  25  aprile  1961,  n.  355, e del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.
  Saranno   osservate   in   ogni  caso,  in  quanto  applicabili  ai
certificati di credito di cui al  presente  decreto,  le  particolari
disposizioni   vigenti   in   materia   di  spedizioni,  ricevimento,
ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito
pubblico e dei pieghi valori.