Art. 2.
  Le  somme  messe  a  disposizione della Banca d'Italia ai sensi del
precedente art. 1 saranno  accreditate,  con  la  stessa  valuta  del
giorno dell'incasso, nel conto fruttifero ordinario al tasso dell'1%,
denominato  "Ministero  del  tesoro  -   servizio   finanziario   sui
certificati  di  credito  del  Tesoro",  regolato  dalla  convenzione
stipulata in data 16 ottobre 1984 ed  integrata  in  data  8  ottobre
1987.
  Nell'anno   successivo   a   quello  di  scadenza  dei  termini  di
prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di  scadenza
delle  cedole  e  per il capitale dieci anni dopo la data di rimborso
dei certificati), le somme non erogate verranno riversate,  in  unica
soluzione,  al  bilancio statale, al capitolo di entrata indicato dal
Ministero del Tesoro.