Art. 2. Le somme messe a disposizione della Banca d'Italia ai sensi del precedente art. 1 saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, nel conto fruttifero ordinario al tasso dell'1%, denominato "Ministero del tesoro - servizio finanziario sui certificati di credito del Tesoro", regolato dalla convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984 ed integrata in data 8 ottobre 1987. Nell'anno successivo a quello di scadenza dei termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle cedole e per il capitale dieci anni dopo la data di rimborso dei certificati), le somme non erogate verranno riversate, in unica soluzione, al bilancio statale, al capitolo di entrata indicato dal Ministero del Tesoro.