Art. 3.
  Per   il   servizio   finanziario   sui   certificati  privi  della
stampigliatura "pagabile all'estero", viene riconosciuta  alla  Banca
d'Italia,  a  titolo  di  rimborso spese, una commissione annua dello
0,03% sull'ammontare dei titoli di cui al quinto comma del precedente
articolo  1.  Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse
scadenze e con le stesse modalita' previste dal medesimo articolo per
la  provvista  dei  fondi  relativi  al  pagamento delle cedole ed al
rimborso dei titoli.
  La  prima  rata  annuale  sara'  corrisposta  con  riferimento alla
scadenza del 21 marzo 1989.