Art. 3. Per il servizio finanziario sui certificati privi della stampigliatura "pagabile all'estero", viene riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione annua dello 0,03% sull'ammontare dei titoli di cui al quinto comma del precedente articolo 1. Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse scadenze e con le stesse modalita' previste dal medesimo articolo per la provvista dei fondi relativi al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli. La prima rata annuale sara' corrisposta con riferimento alla scadenza del 21 marzo 1989.