Art. 5.
  Su  richiesta  del portatore di certificati privi di stampigliatura
"pagabile all'estero", la  Banca  d'Italia  curera'  la  trasmissione
delle   domande  che  verranno  presentate  presso  di  essa  per  le
operazioni di tramutamento, riunione o divisione dei  certificati  di
cui  all'art.  4  del  decreto  ministeriale  in  data 15 marzo 1988,
trattenendo i titoli; e  cio'  anche  al  fine  del  pagamento  degli
interessi  che  venissero  a maturazione nelle more dell'allestimento
dei titoli stessi.
  Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmettera' alla Banca d'Italia
i nuovi titoli per la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta;
la   Banca   d'Italia,  a  sua  volta,  inviera'  al  Tesoro,  previo
annullamento, i titoli sostituiti.