Art. 5. Su richiesta del portatore di certificati privi di stampigliatura "pagabile all'estero", la Banca d'Italia curera' la trasmissione delle domande che verranno presentate presso di essa per le operazioni di tramutamento, riunione o divisione dei certificati di cui all'art. 4 del decreto ministeriale in data 15 marzo 1988, trattenendo i titoli; e cio' anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'allestimento dei titoli stessi. Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmettera' alla Banca d'Italia i nuovi titoli per la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta; la Banca d'Italia, a sua volta, inviera' al Tesoro, previo annullamento, i titoli sostituiti.