Art. 6. In conformita' a quanto previsto dall'art. 16 del decreto ministeriale del 15 marzo 1988, il servizio finanziario sui certificati stampigliati "pagabili all'estero" e circolanti all'estero, viene effettuato da apposita banca estera "incaricata" dei relativi pagamenti in valuta. I certificati stampigliati possono essere versati in appositi conti di deposito in titoli della "gestione centralizzata", istituiti presso la Banca d'Italia a nome delle "banche abilitate" e per conto dei non residenti. Nelle more dell'allestimento dei titoli, in tali conti possono essere custodite le relative ricevute provvisorie ai sensi del decreto ministeriale 13 ottobre 1988, citato nelle premesse. A fronte dei titoli custoditi in "gestione centralizzata", i pagamenti in valuta vengono effettuati direttamente dalla Banca d'Italia con riconoscimento degli importi ai corrispondenti esteri all'uopo indicati dagli intestatari dei conti di deposito della "gestione" stessa.