Art. 6.
  In   conformita'   a  quanto  previsto  dall'art.  16  del  decreto
ministeriale  del  15  marzo  1988,  il  servizio   finanziario   sui
certificati   stampigliati   "pagabili   all'estero"   e   circolanti
all'estero, viene effettuato da apposita  banca  estera  "incaricata"
dei relativi pagamenti in valuta.
  I certificati stampigliati possono essere versati in appositi conti
di deposito  in  titoli  della  "gestione  centralizzata",  istituiti
presso  la Banca d'Italia a nome delle "banche abilitate" e per conto
dei non residenti.
  Nelle  more  dell'allestimento  dei  titoli,  in tali conti possono
essere custodite  le  relative  ricevute  provvisorie  ai  sensi  del
decreto ministeriale 13 ottobre 1988, citato nelle premesse.
  A  fronte  dei  titoli  custoditi  in  "gestione  centralizzata", i
pagamenti in  valuta  vengono  effettuati  direttamente  dalla  Banca
d'Italia  con  riconoscimento  degli importi ai corrispondenti esteri
all'uopo indicati dagli  intestatari  dei  conti  di  deposito  della
"gestione" stessa.