Art. 7.
  Per  i certificati recanti la stampigliatura "pagabile all'estero",
il Tesoro mettera' a disposizione della Banca  d'Italia,  entro  l'11
marzo  di  ogni  anno,  l'importo  in lire occorrente per il servizio
finanziario, al netto della ritenuta  fiscale;  tale  importo  verra'
determinato  in via previsionale dalla Banca d'Italia stessa e verra'
comunicato al Tesoro entro il 23 febbraio di ogni anno.
  I   fondi  in  lire  verranno  accreditati  in  un  apposito  conto
provvisorio infruttifero  aperto  presso  l'Amministrazione  centrale
della Banca d'Italia, denominato: "Ministero del tesoro - Certificati
del Tesoro in Euroscudi 8,50% - Emissione 21 marzo 1988  Rimborsabili
il   21   marzo  1992  -  Legge  30  marzo  1981,  n.  119  -  titoli
stampigliati".
  La  Banca  d'Italia provvedera' ad acquistare dall'Ufficio italiano
dei cambi, addebitando il suddetto  conto  provvisorio  infruttifero,
l'ammontare  di  ECU  da  trasferire  alla  banca "incaricata", per i
titoli circolanti all'estero, al cambio vigente in Italia due  giorni
lavorativi  precedenti  la  data di messa a disposizione dei fondi in
ECU alla banca stessa.
  Tali  fondi  saranno disponibili sulla piazza estera indicata dalla
banca "incaricata" il giorno lavorativo precedente ciascuna  data  di
scadenza.
  La  Banca d'Italia provvedera', inoltre, ad acquistare dall'Ufficio
italiano dei cambi, pure addebitando il suddetto conto  infruttifero,
l'ammontare  di  ECU  da  riconoscere  ai corrispondenti esteri per i
titoli stampigliati custoditi in "gestione centralizzata",  al  tasso
di cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti ciascuna
data di scadenza.
  L'eventuale differenza sul menzionato conto infruttifero a debito o
a credito del Tesoro sara' regolata successivamente.
  I  fondi  in  ECU  verranno rimessi al netto della ritenuta fiscale
arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale  del
valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e
determinando per moltiplicazione il valore delle cedole  appartenenti
ai certificati degli altri tagli.