Art. 7. Per i certificati recanti la stampigliatura "pagabile all'estero", il Tesoro mettera' a disposizione della Banca d'Italia, entro l'11 marzo di ogni anno, l'importo in lire occorrente per il servizio finanziario, al netto della ritenuta fiscale; tale importo verra' determinato in via previsionale dalla Banca d'Italia stessa e verra' comunicato al Tesoro entro il 23 febbraio di ogni anno. I fondi in lire verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: "Ministero del tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 8,50% - Emissione 21 marzo 1988 Rimborsabili il 21 marzo 1992 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - titoli stampigliati". La Banca d'Italia provvedera' ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare di ECU da trasferire alla banca "incaricata", per i titoli circolanti all'estero, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione dei fondi in ECU alla banca stessa. Tali fondi saranno disponibili sulla piazza estera indicata dalla banca "incaricata" il giorno lavorativo precedente ciascuna data di scadenza. La Banca d'Italia provvedera', inoltre, ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, pure addebitando il suddetto conto infruttifero, l'ammontare di ECU da riconoscere ai corrispondenti esteri per i titoli stampigliati custoditi in "gestione centralizzata", al tasso di cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti ciascuna data di scadenza. L'eventuale differenza sul menzionato conto infruttifero a debito o a credito del Tesoro sara' regolata successivamente. I fondi in ECU verranno rimessi al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.