Art. 8. Nel caso in cui l'ECU non rappresenti piu' l'unita' monetaria usata nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere ed il capitale da rimborsare verranno pagati in una delle valute gia' componenti l'ECU, scelta dalla banca "incaricata" del servizio finanziario del prestito per i titoli circolanti all'estero, sulla base di quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 16 del menzionato decreto del 15 marzo 1988, ovvero dalla banca intestataria del conto di deposito della "gestione centralizzata" per i titoli ivi custoditi. La Banca d'Italia provvedera' ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi - al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti le date di messa a disposizione della valuta alla citata banca incaricata, ovvero due giorni lavorativi precedenti la data di riconoscimento dei fondi ai corrispondenti esteri - la valuta richiesta. I fondi in lire necessari per effettuare tali acquisti verranno prelevati dal conto infruttifero in lire, di cui al precedente art. 7, e l'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro sara' regolata successivamente.