Art. 8.
  Nel caso in cui l'ECU non rappresenti piu' l'unita' monetaria usata
nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere  ed  il
capitale  da  rimborsare  verranno  pagati  in  una delle valute gia'
componenti  l'ECU,  scelta  dalla  banca  "incaricata"  del  servizio
finanziario  del  prestito  per i titoli circolanti all'estero, sulla
base di quanto previsto dagli articoli 10, 12  e  16  del  menzionato
decreto  del 15 marzo 1988, ovvero dalla banca intestataria del conto
di  deposito  della  "gestione  centralizzata"  per  i   titoli   ivi
custoditi.  La  Banca d'Italia provvedera' ad acquistare dall'Ufficio
italiano  dei  cambi  -  al  cambio  vigente  in  Italia  due  giorni
lavorativi  precedenti  le  date di messa a disposizione della valuta
alla citata banca incaricata, ovvero due giorni lavorativi precedenti
la  data  di  riconoscimento  dei fondi ai corrispondenti esteri - la
valuta richiesta.
  I  fondi  in  lire  necessari per effettuare tali acquisti verranno
prelevati dal conto infruttifero in lire, di cui al  precedente  art.
7,  e  l'eventuale  differenza  a debito o a credito del Tesoro sara'
regolata successivamente.