Art. 9.
  Alle  stesse scadenze e con le stesse modalita' stabilite dall'art.
7 per la provvista dei fondi necessari per  effettuare  il  pagamento
annuale  degli  interessi  ed  il  rimborso  dei titoli stampigliati,
verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi in ECU, ovvero
nella  valuta  prescelta  ai  sensi  dell'art. 8, da retrocedere alla
banca  incaricata  del  servizio  finanziario   per   i   certificati
circolanti all'estero.
  Tali   importi   sono  costituiti  dalla  commissione  dello  0,25%
sull'ammontare degli interessi da corrispondere annualmente  e  dello
0,125% sull'amontare del capitale da rimborsare, nonche' dal compenso
fisso di 3.000 ECU e da eventuali altre spese di modico  importo  che
la  menzionata  banca  dovesse  sostenere per il servizio finanziario
ovvero rimborsare  alle  altre  banche  sub-incaricate  del  servizio
stesso,  di cui all'art. 16 del decreto ministeriale in data 15 marzo
1988.
  Inoltre,  sempre  alle stesse scadenze e con le stesse modalita' di
cui all'art. 7, verra' riconosciuta alla Banca d'Italia, a fronte dei
certificati   stampigliati   immessi  nei  depositi  della  "gestione
centralizzata", una  commissione  annua  dello  0,03%  sull'ammontare
nominale  dei  titoli  ivi  custoditi,  nonche', a titolo di rimborso
spese, una commissione annua dello 0,01% sull'ammontare nominale  dei
titoli "stampigliati" circolanti all'estero.
  Le  prime  rate  annuali  verranno corrisposte con riferimento alla
scadenza del 21 marzo 1989.