Art. 9. Alle stesse scadenze e con le stesse modalita' stabilite dall'art. 7 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi ed il rimborso dei titoli stampigliati, verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi in ECU, ovvero nella valuta prescelta ai sensi dell'art. 8, da retrocedere alla banca incaricata del servizio finanziario per i certificati circolanti all'estero. Tali importi sono costituiti dalla commissione dello 0,25% sull'ammontare degli interessi da corrispondere annualmente e dello 0,125% sull'amontare del capitale da rimborsare, nonche' dal compenso fisso di 3.000 ECU e da eventuali altre spese di modico importo che la menzionata banca dovesse sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle altre banche sub-incaricate del servizio stesso, di cui all'art. 16 del decreto ministeriale in data 15 marzo 1988. Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalita' di cui all'art. 7, verra' riconosciuta alla Banca d'Italia, a fronte dei certificati stampigliati immessi nei depositi della "gestione centralizzata", una commissione annua dello 0,03% sull'ammontare nominale dei titoli ivi custoditi, nonche', a titolo di rimborso spese, una commissione annua dello 0,01% sull'ammontare nominale dei titoli "stampigliati" circolanti all'estero. Le prime rate annuali verranno corrisposte con riferimento alla scadenza del 21 marzo 1989.