Art. 2. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a procedere ad occupazioni di urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilita', costituire servitu' ed imporre limitazioni alle proprieta' interessate che si rendessero comunque necessarie. A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1993. Roma, addi' 7 marzo 1989 Il Ministro: MAMMI'