(all. 11 - art. 1)
                               Art. 10.
                         Deposito cautelativo
   Nei  casi  previsti  dall'art. 1953 codice civile la societa' puo'
pretendere che la ditta stipulante provveda  a  costituire  in  pegno
contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il
soddisfacimento dell'azione di regresso.