(all. 15 - art. 1)
                               Art. 1.
                       Efficacia della garanzia
   La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze
della ditta stipulante agli obblighi di cui in premessa, commesse nel
periodo di durata indicato in polizza.
   Decorso  detto  periodo  senza  che  la  societa'  abbia  ricevuto
dall'ente  garantito  apposita  comunicazione  relativa  all'avvenuto
assolvimento  da parte della ditta stipulante degli obblighi inerenti
alla concessione del certificato di importazione o  di  esportazione,
la  garanzia  rimarra' valida per ulteriori sei mesi dopo di che essa
si estinguera' definitivamente e la  societa'  non  sara'  tenuta  al
alcuna prestazione.