Art. 1. Efficacia della garanzia La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze della ditta stipulante agli obblighi di cui in premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza. Decorso detto periodo senza che la societa' abbia ricevuto dall'ente garantito apposita comunicazione relativa all'avvenuto assolvimento da parte della ditta stipulante degli obblighi inerenti alla concessione del certificato di importazione o di esportazione, la garanzia rimarra' valida per ulteriori sei mesi dopo di che essa si estinguera' definitivamente e la societa' non sara' tenuta al alcuna prestazione.