(all. 16 - art. 1)
                               Art. 2.
                       Riduzione della garanzia
   Qualora   il   certificato   collegato   alla   presente   polizza
fidejussoria venga rilasciato per un  quantitativo  ridotto  rispetto
alla   richiesta   di.......................   avanzata  dalla  ditta
stipulante, la societa' e' autorizzata, a presentazione del titolo, a
ridurre  proporzionalmente  l'importo  fidejussorio,  commisurando la
garanzia  alla  quantita'  indicata  nel  titolo   emesso   dall'ente
garantito  a  fronte  della  richiesta  in  parola; di tale riduzione
verra'  dato  formale  atto  attraverso  l'emissione   di   appendice
contrattuale  integrativa,  facendo  esplicito  richiamo  del  numero
riportato nella casella 25 nel caso di importazione e  nella  casella
23  nel  caso  di  esportazione,  che  la societa' dovra' prontamente
trasmettere all'ente garantito.