(all. 2 - art. 1)
                               Art. 1.
                       Efficacia della garanzia
   La   garanzia  prestata  con  la  presente  polizza  si  riferisce
esclusivamente  alle  operazioni  compiute  nel  periodo  di   durata
indicato in frontespizio e negli eventuali periodi di rinnovo.
   Decorso   tale  o  tali  periodi,  la  societa'  rimane  impegnata
unicamente a garantire il pagamento degli importi delle cauzioni gia'
imputate  alla  garanzia  cumulativa  fino a che l'ente garantito non
abbia dato apposita comunicazione dell'assolvimento degli obblighi da
parte della ditta stipulante e, comunque, non oltre ventiquattro mesi
dal rilascio dei certificati di importazione e di esportazione.
   La societa' si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento
la garanzia prestata, rimanendo in questa ipotesi obbligata  fino  ad
un massimo dell'intero importo della polizza fidejussoria per tutti i
titoli di import-esport emessi fino al quinto giorno successivo  alla
data  di  spedizione  della  comunicazione di revoca inviata all'ente
garantito.