Art. 1. Efficacia della garanzia La garanzia prestata con la presente polizza si riferisce esclusivamente alle operazioni compiute nel periodo di durata indicato in frontespizio e negli eventuali periodi di rinnovo. Decorso tale o tali periodi, la societa' rimane impegnata unicamente a garantire il pagamento degli importi delle cauzioni gia' imputate alla garanzia cumulativa fino a che l'ente garantito non abbia dato apposita comunicazione dell'assolvimento degli obblighi da parte della ditta stipulante e, comunque, non oltre ventiquattro mesi dal rilascio dei certificati di importazione e di esportazione. La societa' si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la garanzia prestata, rimanendo in questa ipotesi obbligata fino ad un massimo dell'intero importo della polizza fidejussoria per tutti i titoli di import-esport emessi fino al quinto giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione di revoca inviata all'ente garantito.