(all. 4 - art. 1)
                               Art. 3.
                      Pagamento del risarcimento
   La  societa' e' obbligata a versare a semplice richiesta dell'ente
garantito e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai  sensi
e  nei  limiti  della  presente polizza, con esclusione del beneficio
della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del  codice  civile;
il  pagamento sara' eseguito dalla societa' entro trenta giorni dalla
notificazione della richiesta alla societa' medesima.
   Restano  salve  le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate
risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
   In  caso  di  incameramento totale o parziale di cauzioni imputate
alla cauzione cumulativa, questa deve intendersi ridotta dell'importo
incamerato,   a   decorrere   dalla  data  del  relativo  decreto  di
incameramento.