Art. 3. Pagamento del risarcimento La societa' e' obbligata a versare a semplice richiesta dell'ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile; il pagamento sara' eseguito dalla societa' entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta alla societa' medesima. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute. In caso di incameramento totale o parziale di cauzioni imputate alla cauzione cumulativa, questa deve intendersi ridotta dell'importo incamerato, a decorrere dalla data del relativo decreto di incameramento.