(all. 7 - art. 1)
                               Art. 6.
                          Calcolo del premio
   Alla  consegna  della  polizza  la  ditta  stipulante  e' tenuta a
corrispondere alla societa' il premio indicato nella  polizza  stessa
per  il periodo di durata iniziale in essa previsto e per l'ulteriore
periodo necessario a consentire la liberazione della garanzia.
   In  caso  di  rinnovo  della garanzia oltre il periodo iniziale, i
premi  di  rinnovazione  sono  dovuti  di  volta  in  volta  in   via
anticipata.
   Nessun rimborso e' dovuto dalla societa' sul premio iniziale o sui
premi di rinnovazione  quando  la  garanzia  venga  liberata  in  via
anticipata rispetto alla scadenza dell'ultimo periodo garantito.