Art. 6. Calcolo del premio Alla consegna della polizza la ditta stipulante e' tenuta a corrispondere alla societa' il premio indicato nella polizza stessa per il periodo di durata iniziale in essa previsto e per l'ulteriore periodo necessario a consentire la liberazione della garanzia. In caso di rinnovo della garanzia oltre il periodo iniziale, i premi di rinnovazione sono dovuti di volta in volta in via anticipata. Nessun rimborso e' dovuto dalla societa' sul premio iniziale o sui premi di rinnovazione quando la garanzia venga liberata in via anticipata rispetto alla scadenza dell'ultimo periodo garantito.