Art. 7. Revoca della garanzia La societa' ha facolta', in qualunque momento, di disporre a proprio insindacabile giudizio la revoca della garanzia prestata ferma restando la sua obbligazione per tutti i titoli di import-esport emessi fino al quinto giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione di revoca inviata all'ente garantito. La societa', entro cinque giorni da quando si sia avvalsa della facolta' di revoca della garanzia, deve darne avviso, a mezzo telegramma, alla ditta stipulante senza che quest'ultima possa sollevare obiezioni in merito all'operato della societa'. Sara' comunque restituita alla ditta stipulante una frazione di premio netto (esclusi accessori ed imposte) in rapporto all'effettivo utilizzo della garanzia.