(all. 8 - art. 1)
                               Art. 7.
                        Revoca della garanzia
   La  societa'  ha  facolta',  in  qualunque  momento, di disporre a
proprio insindacabile giudizio  la  revoca  della  garanzia  prestata
ferma   restando   la   sua   obbligazione  per  tutti  i  titoli  di
import-esport emessi fino al quinto giorno successivo  alla  data  di
spedizione  della comunicazione di revoca inviata all'ente garantito.
   La  societa',  entro  cinque giorni da quando si sia avvalsa della
facolta' di  revoca  della  garanzia,  deve  darne  avviso,  a  mezzo
telegramma,  alla  ditta  stipulante  senza  che  quest'ultima  possa
sollevare obiezioni  in  merito  all'operato  della  societa'.  Sara'
comunque  restituita  alla  ditta  stipulante  una frazione di premio
netto  (esclusi  accessori  ed  imposte)  in  rapporto  all'effettivo
utilizzo della garanzia.