Art. 10. Imprese teatrali ad iniziativa privata sia a carattere individuale, collettivo o cooperativistico Alle imprese teatrali sia in forma individuale, collettiva o cooperativistica possono essere concesse sovvenzioni o contributi, su specifica richiesta delle iniziative medesime. Presupposto per l'ammissione agli interventi finanziari previsti e' la validita' artistica del progetto e organizzativa dell'impresa. In particolare per le iniziative che intendono svolgere attivita' annuale, e' richiesto: un progetto annuale di attivita'; la continuita' del nucleo artistico e della struttura organizzativa e imprenditoriale; una direzione artistica di comprovata professionalita'. Ai fini dell'assegnazione della sovvenzione per i complessi a gestione cooperativistica, i costi di allestimento e gli oneri sociali saranno valutati in misura maggiore che per le altre iniziative, che fruiscono di sovvenzioni. Analoga valutazione puo' essere estesa, in presenza di particolare qualita' del progetto, anche alle associazioni di ridotte disponibilita' finanziarie purche' abbiano non meno di sette soci. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, per le iniziative che chiedono l'ammissione al contributo, il limite minimo delle giornate recitative e' ridotto rispettivamente a centodieci per le iniziative ad attivita' annuale e a sessanta per le iniziative a tempo definito.