Art. 10.
                Imprese teatrali ad iniziativa privata
      sia a carattere individuale, collettivo o cooperativistico
  Alle  imprese  teatrali  sia  in  forma  individuale,  collettiva o
cooperativistica possono essere concesse sovvenzioni o contributi, su
specifica richiesta delle iniziative medesime.
  Presupposto per l'ammissione agli interventi finanziari previsti e'
la validita' artistica del progetto e organizzativa dell'impresa.  In
particolare  per  le  iniziative  che  intendono  svolgere  attivita'
annuale, e' richiesto:
   un progetto annuale di attivita';
   la   continuita'   del   nucleo   artistico   e   della  struttura
organizzativa e imprenditoriale;
   una direzione artistica di comprovata professionalita'.
  Ai  fini  dell'assegnazione  della  sovvenzione  per  i complessi a
gestione cooperativistica,  i  costi  di  allestimento  e  gli  oneri
sociali  saranno  valutati  in  misura  maggiore  che  per  le  altre
iniziative, che fruiscono di sovvenzioni.  Analoga  valutazione  puo'
essere  estesa,  in  presenza  di  particolare qualita' del progetto,
anche alle associazioni di ridotte disponibilita' finanziarie purche'
abbiano non meno di sette soci.
  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art. 1, per le iniziative che
chiedono l'ammissione al contributo, il limite minimo delle  giornate
recitative  e' ridotto rispettivamente a centodieci per le iniziative
ad attivita' annuale e a sessanta per le iniziative a tempo definito.