Art. 11. Commedia musicale - Commedia con musiche Operetta - Cabaret - Sceneggiata Agli effetti della presente normativa, gli spettacoli di commedia musicale e di commedia con musiche, operetta, cabaret, sceneggiata, sono equiparati agli spettacoli di prosa. Ai fini di quanto previsto all'art. 4 il costo degli allestimenti e gli oneri sociali saranno valutati tenendo conto, in linea di massima, della media dei corrispondenti costi ed oneri sostenuti dalle compagnie teatrali di prosa ad attivita' annuale. Per gli spettacoli di commedia musicale con musiche originali ed operetta, di particolare livello qualitativo, che richiedano l'utilizzazione di un numero di elementi artistici e tecnici non inferiore a trenta, possono essere attribuiti, anche in deroga al limite del prezzo del biglietto, contributi percentuali sugli incassi nella misura del 2%. La qualificazione del genere degli spettacoli deve essere comprovata secondo le rilevazioni della S.I.A.E.