Art. 11.
               Commedia musicale - Commedia con musiche
                   Operetta - Cabaret - Sceneggiata
  Agli  effetti  della presente normativa, gli spettacoli di commedia
musicale e di commedia con musiche, operetta,  cabaret,  sceneggiata,
sono equiparati agli spettacoli di prosa.
  Ai fini di quanto previsto all'art. 4 il costo degli allestimenti e
gli oneri  sociali  saranno  valutati  tenendo  conto,  in  linea  di
massima,  della  media  dei  corrispondenti  costi ed oneri sostenuti
dalle compagnie teatrali di prosa ad attivita' annuale.
  Per  gli  spettacoli  di commedia musicale con musiche originali ed
operetta,  di  particolare  livello   qualitativo,   che   richiedano
l'utilizzazione  di  un  numero  di  elementi artistici e tecnici non
inferiore a trenta, possono essere attribuiti,  anche  in  deroga  al
limite del prezzo del biglietto, contributi percentuali sugli incassi
nella misura del 2%.
  La   qualificazione   del   genere  degli  spettacoli  deve  essere
comprovata secondo le rilevazioni della S.I.A.E.