Art. 12. Progetti speciali Possono essere assegnate sovvenzioni anche in aggiunta ad altri interventi finanziari previsti dalla presente circolare, a progetti di produzione o ricerca teatrale che si qualifichino particolarmente sotto il profilo creativo, artistico ed organizzativo. La relativa domanda, salvo deroghe eccezionali disposte dal Ministro, deve essere presentata nei termini prescritti per le istanze che svolgono attivita' a tempo annuale. L'ammontare delle sovvenzioni grava sulla quota di cui all'art. 13, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, eventualmente destinata per interventi integrativi alle attivita' teatrali di prosa in Italia, e per non piu' del 20% degli stessi. Per ogni anno teatrale non possono essere sovvenzionati piu' di quattro progetti speciali.