Art. 12.
                          Progetti speciali
  Possono  essere  assegnate  sovvenzioni  anche in aggiunta ad altri
interventi finanziari previsti dalla presente circolare,  a  progetti
di  produzione o ricerca teatrale che si qualifichino particolarmente
sotto il profilo creativo, artistico ed organizzativo.
  La   relativa  domanda,  salvo  deroghe  eccezionali  disposte  dal
Ministro, deve  essere  presentata  nei  termini  prescritti  per  le
istanze che svolgono attivita' a tempo annuale.
  L'ammontare delle sovvenzioni grava sulla quota di cui all'art. 13,
primo comma, della  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  e  successive
modificazioni,  eventualmente  destinata  per  interventi integrativi
alle attivita' teatrali di prosa in Italia, e per non  piu'  del  20%
degli stessi.
  Per  ogni  anno  teatrale  non possono essere sovvenzionati piu' di
quattro progetti speciali.