Art. 13. Circuiti territoriali Possono essere concesse sovvenzioni ad enti o ad associazioni ad iniziativa pubblica che svolgono attivita' di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito regionale. Analogamente possono essere concesse sovvenzioni ad enti o ad associazioni ad iniziativa privata con riguardo allo svolgimento delle attivita' di distribuzione nelle zone prive o carenti di adeguata programmazione ed ai diversi generi teatrali. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo sono: progetto di attivita' che preveda la programmazione di almeno centotrenta recite articolate su almeno dieci piazze, dislocate in modo che sia assicurata non meno di una presenza in ogni provincia, ed effettuate in teatri agibili con almeno trecento posti e muniti delle prescritte autorizzazioni; presentazione di un repertorio particolarmente qualificato sotto il profilo artistico e culturale, anche con riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo; stabile struttura organizzativa con autonomia amministrativa e di gestione; effettuazione di un adeguato numero di repliche in rapporto al numero dei teatri disponibili. Ai fini dell'ammissione all'intervento finanziario dello Stato, i circuiti sono tenuti ad applicare contratti a percentuale alle compagnie per il 30% delle recite effettuate in teatri con almeno trecento posti e in citta' con almeno ventimila abitanti. L'ammontare delle sovvenzioni dovra' tenere conto anche del numero e della qualita' degli spettacoli ospitati, nonche' dei costi delle compagnie e del numero delle presenze degli spettatori con riferimento particolare al numero degli abbonati e del pubblico organizzato soprattutto giovanile, riscontrato nella stagione teatrale precedente. Per i circuiti che operano in Sicilia e in Sardegna si terra' conto anche del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate.