Art. 13.
                        Circuiti territoriali
  Possono  essere  concesse  sovvenzioni ad enti o ad associazioni ad
iniziativa  pubblica  che  svolgono  attivita'  di  distribuzione   e
promozione teatrale nell'ambito regionale.
  Analogamente  possono  essere  concesse  sovvenzioni  ad  enti o ad
associazioni ad iniziativa  privata  con  riguardo  allo  svolgimento
delle  attivita'  di  distribuzione  nelle  zone  prive  o carenti di
adeguata programmazione ed ai diversi generi teatrali.
  Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente
articolo sono:
   progetto  di  attivita'  che  preveda  la programmazione di almeno
centotrenta recite articolate su almeno dieci  piazze,  dislocate  in
modo  che  sia assicurata non meno di una presenza in ogni provincia,
ed effettuate in teatri agibili con almeno trecento  posti  e  muniti
delle prescritte autorizzazioni;
   presentazione  di  un repertorio particolarmente qualificato sotto
il profilo artistico e culturale,  anche  con  riferimento  a  quello
contemporaneo italiano ed europeo;
   stabile  struttura organizzativa con autonomia amministrativa e di
gestione;
   effettuazione  di  un  adeguato  numero di repliche in rapporto al
numero dei teatri disponibili.
  Ai  fini  dell'ammissione all'intervento finanziario dello Stato, i
circuiti sono  tenuti  ad  applicare  contratti  a  percentuale  alle
compagnie  per  il  30%  delle recite effettuate in teatri con almeno
trecento posti e in citta' con almeno ventimila abitanti.
  L'ammontare  delle sovvenzioni dovra' tenere conto anche del numero
e della qualita' degli spettacoli ospitati, nonche' dei  costi  delle
compagnie   e   del   numero  delle  presenze  degli  spettatori  con
riferimento particolare al  numero  degli  abbonati  e  del  pubblico
organizzato   soprattutto   giovanile,   riscontrato  nella  stagione
teatrale precedente.
  Per i circuiti che operano in Sicilia e in Sardegna si terra' conto
anche del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate.