Art. 14.
       Organismi di promozione e perfezionamento professionale
               teatri di figura di rilevanza nazionale
  Possono essere concesse sovvenzioni a favore di:
    A)  Enti  o  associazioni  a  iniziativa  pubblica  o privata che
svolgono attivita' di promozione, di divulgazione e informazione  nel
campo  teatrale nell'ambito di organici programmi volti allo sviluppo
ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale.
    B)  Enti  e  associazioni  a carattere nazionale che coordinano e
sostengono l'attivita' di gruppi  teatrali  non  professionistici  ad
esso aderenti.
    C) Associazioni che svolgono istituzionalmente e con carattere di
continuita', attivita' di  perfezionamento  professionale  di  quadri
artistici,  tecnici  ed  amministrativi  del  settore  teatrale e che
dimostrano di possedere un corpo docente di accertata  qualificazione
professionale   e   adeguati  spazi  attrezzati  per  l'effettuazione
dell'attivita' didattica e teatrale.
    D)  Enti o associazioni di promozione che nel campo del teatro di
figura, svolgono attivita'  di  conversazione  e  trasmissione  della
tradizione,   di   aggiornamento   delle  tecniche,  di  rinnovamento
espressivo anche attraverso iniziative seminariali e di formazione  e
di produzione di spettacoli.
  L'eventuale  attivita'  produttiva  degli  organismi  di  cui  alle
precedenti lettere A), C) e D), deve essere connessa con le finalita'
istituzionali  e  non  puo'  assumere, all'interno di esse, carattere
prevalente. In caso contrario  l'iniziativa  potra'  essere  valutata
solo come impresa teatrale ai sensi del precedente art. 10.
  Le  sovvenzioni  possono  essere  assegnate solo in presenza di una
rilevanza   nazionale   dell'organismo   e   di    una    particolare
qualificazione  dell'attivita'  e  per  le  associazioni  di cui alla
lettera C), l'intervento dello Stato puo' essere solo  integrativo  e
non  superiore al 30% degli interventi degli enti locali. Il predetto
limite  non  si  applica  agli  organismi  operanti  nell'ambito   di
istituzioni  universitarie  e  organizzazioni  sindacali  a carattere
nazionale.
  La   liquidazione   delle   sovvenzioni   e'  disposta  al  termine
dell'attivita'.