Art. 15. Esercizio teatrale Alle imprese che gestiscono sale teatrali munite delle prescritte autorizzazioni, possono essere concesse sovvenzioni sul costo della gestione della sala tenuto conto del numero degli spettatori e in particolare degli abbonati e del pubblico organizzato riscontrati nella stagione teatrale precedente. Presupposti per essere ammessi alle sovvenzioni sono: la programmazione di almeno centotrenta recite per le iniziative ad attivita' annuale; la programmazione di almeno ottanta recite per le iniziative a tempo definito. I suddetti parametri sono ridotti alla meta' per gli esercizi teatrali situati in localita' con popolazione inferiore a centomila abitanti. Nell'assegnazione degli interventi sara' tenuto conto anche della qualita' degli spettacoli ospitati nonche' dello spazio riservato al repertorio nazionale ed europeo comunitario. Le recite per le quali sia praticato un prezzo di biglietto superiore alle L. 30.000, salvo se trattasi di prime o di altre due giornate recitative, non sono computabili per il raggiungimento dei limiti di cui ai commi precedenti. In alternativa alla richiesta della sovvenzione puo' essere concesso, a domanda, un contributo forfettario fino al 50% degli oneri sociali nonche' un contributo percentuale sugli incassi nella misura del 6% degli incassi lordi riferiti al prezzo del biglietto fino a L. 30.000, elevabili all'8% nel caso di rappresentazioni di opere di autore italiano contemporaneo, e comunque riferito ad un incasso lordo complessivo non superiore a L. 2.500.000.000.