Art. 15.
                          Esercizio teatrale
  Alle  imprese  che gestiscono sale teatrali munite delle prescritte
autorizzazioni, possono essere concesse sovvenzioni sul  costo  della
gestione  della  sala  tenuto  conto del numero degli spettatori e in
particolare degli abbonati e  del  pubblico  organizzato  riscontrati
nella stagione teatrale precedente.
  Presupposti per essere ammessi alle sovvenzioni sono:
   la  programmazione  di almeno centotrenta recite per le iniziative
ad attivita' annuale;
   la  programmazione  di  almeno  ottanta recite per le iniziative a
tempo definito.
  I  suddetti  parametri  sono  ridotti  alla  meta' per gli esercizi
teatrali situati in localita' con popolazione inferiore  a  centomila
abitanti.
  Nell'assegnazione  degli  interventi sara' tenuto conto anche della
qualita' degli spettacoli ospitati nonche' dello spazio riservato  al
repertorio nazionale ed europeo comunitario.
  Le  recite  per  le  quali  sia  praticato  un  prezzo di biglietto
superiore alle L. 30.000, salvo se trattasi di prime o di  altre  due
giornate  recitative,  non sono computabili per il raggiungimento dei
limiti di cui ai commi precedenti.
  In   alternativa  alla  richiesta  della  sovvenzione  puo'  essere
concesso, a domanda, un contributo  forfettario  fino  al  50%  degli
oneri  sociali  nonche' un contributo percentuale sugli incassi nella
misura del 6% degli incassi lordi riferiti al  prezzo  del  biglietto
fino  a  L.  30.000, elevabili all'8% nel caso di rappresentazioni di
opere di autore italiano contemporaneo, e  comunque  riferito  ad  un
incasso lordo complessivo non superiore a L. 2.500.000.000.