Art. 16.
                         Teatro universitario
  Sovvenzioni  possono essere concesse a favore di organismi teatrali
che  operino  stabilmente  in  strutture  universitarie   statali   o
parificate  per  l'attuazione  di  iniziative  di produzione teatrale
nell'ambito di programmi di studio e di ricerca.
  Le  sovvenzioni  sono  concesse  ad  integrazione  di un prevalente
apporto finanziario  da  parte  degli  organismi  scolastici  e  sono
liquidate a presentazione del consuntivo di attivita'.
  Per   i   centri,   i  dipartimenti  e  gli  istituti  universitari
sovvenzionati anche a  diverso  titolo,  nelle  ultime  tre  stagioni
teatrali  possono  essere  concesse  anticipazioni  fino al 70% della
sovvenzione assegnata in rapporto all'attivita' svolta.