Art. 16. Teatro universitario Sovvenzioni possono essere concesse a favore di organismi teatrali che operino stabilmente in strutture universitarie statali o parificate per l'attuazione di iniziative di produzione teatrale nell'ambito di programmi di studio e di ricerca. Le sovvenzioni sono concesse ad integrazione di un prevalente apporto finanziario da parte degli organismi scolastici e sono liquidate a presentazione del consuntivo di attivita'. Per i centri, i dipartimenti e gli istituti universitari sovvenzionati anche a diverso titolo, nelle ultime tre stagioni teatrali possono essere concesse anticipazioni fino al 70% della sovvenzione assegnata in rapporto all'attivita' svolta.