Art. 17. Rassegne e festivals Sovvenzioni possono essere concesse a soggetti pubblici e privati organizzatori di rassegne e festivals che contribuiscono alla diffusione e all'incremento del teatro in Italia anche nei riflessi della valorizzazione turistica delle localita' interessate. Le rassegne e i festivals devono comprendere una pluralita' di spettacoli di prosa ispirati a un medesimo tema teatrale o culturale che si svolgano in un arco di tempo limitato e in uno stesso luogo. L'intervento finanziario dello Stato e' comunque integrativo rispetto a quello degli enti locali. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni previste, le iniziative si distinguono in: iniziative di particolare rilevanza nazionale e internazionale che siano state sovvenzionate da almeno tre anni. Alla fine di ogni stagione teatrale il Ministero del turismo e dello spettacolo formulera', con proprio decreto, un elenco di tali iniziative alle quali potra' essere assegnata una sovvenzione non superiore al 50% delle entrate complessive. Le istanze di sovvenzione delle iniziative comprese nel suddetto elenco, devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si realizzano. Limitatamente alle iniziative programmate nel periodo 1 settembre-31 dicembre 1989, le istanze devono essere prodotte entro il 31 luglio dello stesso anno; iniziative non comprese nell'elenco precedente. A tali iniziative potra' essere assegnata una sovvenzione in misura non superiore al 20% dell'apporto finanziario degli enti locali, salvo deroghe eccezionali connesse con la diretta produzione di spettacoli che costituiscano eventi internazionali di rilevante interesse artistico e culturale, a carattere non ricorrente. Le relative istanze di sovvenzione devono essere prodotte almeno trenta giorni prima dell'inizio delle manifestazioni. La disposizione si applica per le manifestazioni realizzate a decorrere dalla data della presente circolare. La liquidazione della sovvenzione e' disposta al termine dell'attivita', sulla base della documentazione consuntiva.