Art. 17.
                         Rassegne e festivals
  Sovvenzioni  possono  essere concesse a soggetti pubblici e privati
organizzatori  di  rassegne  e  festivals  che  contribuiscono   alla
diffusione  e  all'incremento del teatro in Italia anche nei riflessi
della valorizzazione turistica delle localita' interessate.
  Le  rassegne  e  i  festivals  devono comprendere una pluralita' di
spettacoli di prosa ispirati a un medesimo tema teatrale o  culturale
che si svolgano in un arco di tempo limitato e in uno stesso luogo.
  L'intervento   finanziario  dello  Stato  e'  comunque  integrativo
rispetto a quello degli enti locali.
  Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni previste, le iniziative si
distinguono in:
   iniziative di particolare rilevanza nazionale e internazionale che
siano state sovvenzionate da almeno  tre  anni.  Alla  fine  di  ogni
stagione  teatrale  il  Ministero  del  turismo  e  dello  spettacolo
formulera', con proprio decreto, un elenco di  tali  iniziative  alle
quali  potra'  essere  assegnata una sovvenzione non superiore al 50%
delle entrate complessive. Le istanze di sovvenzione delle iniziative
comprese  nel  suddetto  elenco, devono essere presentate entro il 31
dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  in  cui  si   realizzano.
Limitatamente alle iniziative programmate nel periodo 1› settembre-31
dicembre 1989, le istanze devono essere prodotte entro il  31  luglio
dello stesso anno;
   iniziative  non comprese nell'elenco precedente. A tali iniziative
potra' essere assegnata una sovvenzione in misura  non  superiore  al
20%   dell'apporto  finanziario  degli  enti  locali,  salvo  deroghe
eccezionali connesse con la  diretta  produzione  di  spettacoli  che
costituiscano  eventi internazionali di rilevante interesse artistico
e culturale, a carattere  non  ricorrente.  Le  relative  istanze  di
sovvenzione   devono  essere  prodotte  almeno  trenta  giorni  prima
dell'inizio delle manifestazioni. La disposizione si applica  per  le
manifestazioni  realizzate  a  decorrere  dalla  data  della presente
circolare.
  La   liquidazione   della   sovvenzione   e'  disposta  al  termine
dell'attivita', sulla base della documentazione consuntiva.