Art. 3. Istanza per l'ammissione agli interventi finanziari e relativa documentazione Salvo quanto previsto dalle disposizioni riguardanti specifiche iniziative le domande per l'ammissione agli interventi finanziari previsti dalla presente circolare redatte in tre esemplari, di cui uno in carta da bollo da L. 5.000, debbono essere trasmesse al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Via della Ferratella n. 51 - 00184 Roma, prima dell'inizio dell'attivita' e comunque entro il termine del 30 giugno corredata da un programma di massima da parte di quelle iniziative che intendono svolgere attivita' annuale, ed entro il 30 settembre da quelle iniziative che intendono svolgere attivita' a tempo definito. I soggetti interessati dovranno altresi' presentare il progetto o il programma definitivo di attivita' e il relativo preventivo finanziario nonche' i contratti con gli scritturati e un elenco degli impegni con i teatri entro il termine del 30 settembre, unitamente al bilancio consuntivo della precedente stagione. I contratti con i teatri devono essere inviati improrogabilmente entro il 31 dicembre. Al fine di assicurare la tempestivita' degli interventi, le commissioni consultive del teatro si riuniscono di regola entro la data del 30 ottobre per esprimere il parere in ordine agli interventi finanziari a favore delle iniziative che intendono svolgere attivita' annuali, ed entro la data del 30 novembre con riferimento a quelle iniziative che intendono svolgere attivita' a tempo definito. L'assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato e' disposta, di regola, in un'unica soluzione e nei termini di cui ai precedenti commi. L'amministrazione - sentita la commissione - ha facolta' di disporre gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare a titolo diverso da quello richiesto qualora lo ritenga piu' rispondente alle caratteristiche progettuali e operative del soggetto istante. L'amministrazione in sede di esame del progetto di attivita' e del bilancio preventivo si riserva di valutarne l'attendibilita' anche in relazione ai dati desunti dall'attivita' svolta negli anni precedenti. Sentite le commissioni consultive della prosa, l'importo delle assegnazioni potra' in tal senso, essere accantonato in tutto o in parte per le necessarie verifiche ad attivita' consuntivate. E' in ogno caso esclusa la possibilita' di assegnare interventi integrativi finali anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta. Ai fini dell'assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato in via generale gli oneri previdenziali, i costi di allestimento e gli altri costi connessi allo svolgimento dell'attivita', saranno considerati con riferimento a quelli effettivamente sostenuti nell'anno precedente. Eventuali aumenti di costi in sede di preventivo potranno essere presi in esame, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie dello stanziamento annuale destinato alle attivita' teatrali di prosa, e comunque non oltre il 50% di quelli dell'anno precedente.