Art. 4. Intervento finanziario dello Stato Lo Stato interviene a favore delle attivita' teatrali di cui all'art. 2, con sovvenzioni o, a specifica richiesta dei beneficiari, con contributi secondo quanto previsto dai successivi articoli. A) Sovvenzioni. La sovvenzione e' riferita al valore artistico, culturale e sociale delle iniziative per le quali essa e' concessa tenuto anche conto: della direzione artistica; della capacita' organizzativa degli organismi o delle imprese e della continuita' del nucleo artistico e della struttura; dello spazio riservato al repertorio contemporaneo con particolare riferimento a quello italiano ed europeo comunitario; del numero delle recite; dei costi connessi allo svolgimento delle attivita' che, per l'attivita' produttiva, riguardano in particolare i contributi sociali assicurativi a carico dell'impresa e il costo degli allestimenti. La sovvenzione non puo' eccedere il pareggio del bilancio dell'iniziativa medesima e comunque non puo' superare il 70% delle uscite complessive del bilancio stesso. L'ammissione alla sovvenzione e' peraltro subordinata alla politica dei prezzi praticati per agevolare la piu' ampia partecipazione del pubblico agli spettacoli: in tale caso - ad eccezione delle prime nonche' di altre due giornate recitative - il prezzo del biglietto per ciascuna rappresentazione di prosa non puo' superare le L. 30.000. La liquidazione della sovvenzione e' disposta, previa verifica, sentite le commissioni consultive della prosa, dei risultati dell'attivita' svolta in rapporto al programma presentato. A tal fine la documentazione consuntiva dovra' essere presentata al termine dell'attivita' e comunque non oltre trenta giorni da tale termine per le imprese che svolgono l'attivita' a tempo definito e non oltre il 30 settembre per quelle che svolgono attivita' annuale. In presenza di una difformita' tra attivita' svolta e programma presentato che abbia comportato una modifica dei parametri di riferimento per l'assegnazione della sovvenzione, la stessa puo' essere ridotta o revocata. A richiesta dei beneficiari puo' essere disposta la liquidazione di un acconto, fino a un massimo del 70% della sovvenzione, per iniziative che siano state sovvenzionate da almeno tre anni e abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti. Agli enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica di cui al successivo art. 7 puo' essere concesso un acconto fino all'80%. A tal fine dovra' essere documentato, oltre ai costi sostenuti: a) per le iniziative ad attivita' annuale se di produzione lo svolgimento di almeno sessantacinque giornate recitative; se di esercizio teatrale e circuiti territoriali, la programmazione di almeno sessantacinque recite; b) per le iniziative ad attivita' a tempo definito se di produzione lo svolgimento di almeno trentacinque giornate recitative; se di esercizio teatrale la programmazione di almeno trentacinque recite. In mancanza o in caso di incompletezza della prescritta documentazione consuntiva, decorso un anno dalla chiusura della stagione teatrale, sara' disposta la decadenza dal beneficio concesso e saranno attivate le procedure per il recupero dell'acconto. B) Contributi. Il contributo e' assegnato, tenuto conto della continuita' dell'impresa, a titolo di concorso ai costi delle attivita' ed ha carattere forfettario con riferimento ai contributi sociali-assicurativi a carico dell'impresa, nonche' fino ad un massimo del 70% delle spese di allestimento (realizzazione delle scene e dei costumi, noleggio del materiale fonico, elettrico e nuove tecnologie o, in caso di acquisto, fino ad 1/3 del costo del medesimo, e non oltre il 50% del costo della compagnia per prove). Ai beneficiari del contributo a carattere forfettario e' assegnato anche un contributo a carattere di rientro percentuale sugli incassi in misura pari al 6% degli stessi. L'ammissione al contributo per rientro percentuale sugli incassi e' tuttavia limitata a quegli spettacoli per i quali sia stato fissato per tutte le recite ad eccezione delle prime nonche' di altre due giornate recitative il prezzo del biglietto in misura non superiore alle L. 30.000. Qualora sia praticato un prezzo di biglietto superiore, tutte le recite relative allo stesso spettacolo realizzate nella medesima sala teatrale sono escluse dal contributo per rientro percentuale. Non vi sono invece limiti di prezzo del biglietto per quelle iniziative che chiedono di accedere solo ai contributi a carattere forfettario. Il contributo forfettario puo' essere aumentato, al momento della sua concessione, fino al 15% del suo ammontare, in presenza di un progetto rilevante per qualita' artistica e culturale. In sede di verifica finale l'aumento percentuale puo' essere ridotto o revocato sulla base dei risultati artistici e culturali conseguiti. In ogni caso l'ammontare globale del contributo, sia forfettario che per rientro percentuale sugli incassi, non puo' comunque eccedere il 50% delle uscite complessive dell'iniziativa. La liquidazione del contributo e' disposta ad attivita' ultimata - previa verifica - sentito il parere delle commissioni consultive della prosa, della conformita' nei conti consuntivi delle voci di spesa di cui al primo comma della precedente lettera B) in rapporto a quelli preventivati e dell'attivita' svolta. In presenza di difformita' tra i dati preventivati e quelli consuntivi, il contributo puo' essere ridotto o revocato. A richiesta dei beneficiari puo' essere disposta la liquidazione di un acconto fino a un massimo del 60% sul contributo forfettario alle iniziative che abbiano fruito dell'intervento finanziario dello Stato da almeno tre anni e che abbiano regolarizzato la documentazione consuntiva relativa agli anni precedenti sia alle iniziative ad attivita' annuale che a quelle a tempo definito e che abbiano comprovato almeno il 60% delle spese considerate ai fini dell'assegnazione del contributo nonche' la realizzazione di almeno il 60% del programma di attivita'. In mancanza o in caso di incompletezza della documentazione consuntiva prescritta, decorso un anno dalla chiusura della stagione teatrale, sara' disposta la decadenza dal beneficio concesso e saranno attivate le procedure per il recupero dell'acconto. Ai fini dell'assegnazione dei predetti interventi finanziari dello Stato, le recite per le quali venga corrisposto da parte di enti pubblici, circuiti pubblici, circuiti privati sovvenzionati dallo Stato, un compenso fisso superiore al 10% del foglio paga, non sono computabili ai fini dei contributi percentuali sugli incassi. Tale maggiorazione del 10% e' elevata al 30% per le prime tre recite effettuate nella stessa piazza. L'amministrazione si riserva di tener conto dell'importo dei compensi fissi in sede di determinazione dei parametri per la quantificazione degli interventi finanziari alle compagnie teatrali che chiedono di aderire alle sovvenzioni di cui al precedente art. 4. Le disposizioni di cui al precedente comma, non si applicano per le recite effettuate in Sardegna e in Sicilia e comunque in localita' con popolazione inferiore a trentamila abitanti.