Art. 4.
                  Intervento finanziario dello Stato
  Lo  Stato  interviene  a  favore  delle  attivita'  teatrali di cui
all'art. 2, con sovvenzioni o, a specifica richiesta dei beneficiari,
con contributi secondo quanto previsto dai successivi articoli.
A) Sovvenzioni.
  La sovvenzione e' riferita al valore artistico, culturale e sociale
delle iniziative per le quali essa e' concessa tenuto anche conto:
   della direzione artistica;
   della  capacita'  organizzativa  degli organismi o delle imprese e
della continuita' del nucleo artistico e della struttura;
   dello spazio riservato al repertorio contemporaneo con particolare
riferimento a quello italiano ed europeo comunitario;
   del numero delle recite;
   dei  costi  connessi  allo  svolgimento  delle  attivita' che, per
l'attivita'  produttiva,  riguardano  in  particolare  i   contributi
sociali   assicurativi   a  carico  dell'impresa  e  il  costo  degli
allestimenti.
  La   sovvenzione   non  puo'  eccedere  il  pareggio  del  bilancio
dell'iniziativa medesima e comunque non puo' superare  il  70%  delle
uscite complessive del bilancio stesso.
  L'ammissione alla sovvenzione e' peraltro subordinata alla politica
dei prezzi praticati per agevolare la piu' ampia  partecipazione  del
pubblico  agli  spettacoli:  in  tale caso - ad eccezione delle prime
nonche' di altre due giornate recitative - il  prezzo  del  biglietto
per  ciascuna  rappresentazione  di  prosa  non  puo'  superare le L.
30.000.
  La  liquidazione  della  sovvenzione  e' disposta, previa verifica,
sentite  le  commissioni  consultive  della  prosa,   dei   risultati
dell'attivita' svolta in rapporto al programma presentato. A tal fine
la documentazione consuntiva  dovra'  essere  presentata  al  termine
dell'attivita' e comunque non oltre trenta giorni da tale termine per
le imprese che svolgono l'attivita' a tempo definito e non  oltre  il
30 settembre per quelle che svolgono attivita' annuale.
  In  presenza  di  una  difformita' tra attivita' svolta e programma
presentato  che  abbia  comportato  una  modifica  dei  parametri  di
riferimento  per  l'assegnazione  della  sovvenzione,  la stessa puo'
essere ridotta o revocata.
  A richiesta dei beneficiari puo' essere disposta la liquidazione di
un acconto,  fino  a  un  massimo  del  70%  della  sovvenzione,  per
iniziative che siano state sovvenzionate da almeno tre anni e abbiano
regolarizzato la documentazione relativa agli anni  precedenti.  Agli
enti  o  associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica di
cui al successivo  art.  7  puo'  essere  concesso  un  acconto  fino
all'80%.
   A tal fine dovra' essere documentato, oltre ai costi sostenuti:
    a)  per  le  iniziative  ad attivita' annuale se di produzione lo
svolgimento di  almeno  sessantacinque  giornate  recitative;  se  di
esercizio  teatrale  e  circuiti  territoriali,  la programmazione di
almeno sessantacinque recite;
    b)  per  le  iniziative  ad  attivita'  a  tempo  definito  se di
produzione lo svolgimento di almeno trentacinque giornate recitative;
se  di  esercizio  teatrale  la programmazione di almeno trentacinque
recite.
  In   mancanza   o   in   caso  di  incompletezza  della  prescritta
documentazione consuntiva,  decorso  un  anno  dalla  chiusura  della
stagione teatrale, sara' disposta la decadenza dal beneficio concesso
e saranno attivate le procedure per il recupero dell'acconto.
B) Contributi.
  Il   contributo   e'  assegnato,  tenuto  conto  della  continuita'
dell'impresa, a titolo di concorso ai costi  delle  attivita'  ed  ha
carattere     forfettario     con     riferimento    ai    contributi
sociali-assicurativi  a  carico  dell'impresa,  nonche'  fino  ad  un
massimo  del  70%  delle  spese  di allestimento (realizzazione delle
scene e dei costumi, noleggio del materiale fonico, elettrico e nuove
tecnologie  o,  in  caso  di  acquisto,  fino  ad  1/3  del costo del
medesimo, e non oltre il 50% del costo della compagnia per prove). Ai
beneficiari del contributo a carattere forfettario e' assegnato anche
un contributo a carattere di rientro  percentuale  sugli  incassi  in
misura pari al 6% degli stessi.
  L'ammissione al contributo per rientro percentuale sugli incassi e'
tuttavia limitata a quegli spettacoli per i quali sia  stato  fissato
per  tutte  le  recite  ad eccezione delle prime nonche' di altre due
giornate recitative il prezzo del biglietto in misura  non  superiore
alle L. 30.000.
  Qualora  sia  praticato  un prezzo di biglietto superiore, tutte le
recite relative allo stesso spettacolo realizzate nella medesima sala
teatrale sono escluse dal contributo per rientro percentuale.
  Non  vi  sono  invece  limiti  di  prezzo  del biglietto per quelle
iniziative che chiedono di accedere solo ai  contributi  a  carattere
forfettario.
  Il  contributo  forfettario puo' essere aumentato, al momento della
sua concessione, fino al 15% del suo ammontare,  in  presenza  di  un
progetto  rilevante  per  qualita'  artistica e culturale. In sede di
verifica finale l'aumento percentuale puo' essere ridotto o  revocato
sulla base dei risultati artistici e culturali conseguiti.
  In  ogni  caso  l'ammontare globale del contributo, sia forfettario
che per rientro percentuale sugli incassi, non puo' comunque eccedere
il 50% delle uscite complessive dell'iniziativa.
  La  liquidazione del contributo e' disposta ad attivita' ultimata -
previa verifica - sentito  il  parere  delle  commissioni  consultive
della  prosa,  della  conformita'  nei conti consuntivi delle voci di
spesa di cui al primo comma della precedente lettera B) in rapporto a
quelli   preventivati   e   dell'attivita'  svolta.  In  presenza  di
difformita'  tra  i  dati  preventivati  e  quelli   consuntivi,   il
contributo puo' essere ridotto o revocato.
  A richiesta dei beneficiari puo' essere disposta la liquidazione di
un acconto fino a un massimo del 60% sul contributo forfettario  alle
iniziative che abbiano fruito dell'intervento finanziario dello Stato
da almeno tre anni e  che  abbiano  regolarizzato  la  documentazione
consuntiva  relativa  agli  anni  precedenti  sia  alle iniziative ad
attivita' annuale che  a  quelle  a  tempo  definito  e  che  abbiano
comprovato   almeno   il   60%   delle   spese  considerate  ai  fini
dell'assegnazione del contributo nonche' la realizzazione  di  almeno
il 60% del programma di attivita'.
  In  mancanza  o  in  caso  di  incompletezza  della  documentazione
consuntiva prescritta, decorso un anno dalla chiusura della  stagione
teatrale,  sara'  disposta  la  decadenza  dal  beneficio  concesso e
saranno attivate le procedure per il recupero dell'acconto.
  Ai  fini dell'assegnazione dei predetti interventi finanziari dello
Stato, le recite per le quali venga  corrisposto  da  parte  di  enti
pubblici,  circuiti  pubblici,  circuiti  privati sovvenzionati dallo
Stato, un compenso fisso superiore al 10% del foglio paga,  non  sono
computabili  ai  fini  dei contributi percentuali sugli incassi. Tale
maggiorazione del 10% e' elevata al  30%  per  le  prime  tre  recite
effettuate nella stessa piazza. L'amministrazione si riserva di tener
conto dell'importo dei compensi fissi in sede di  determinazione  dei
parametri  per  la  quantificazione  degli interventi finanziari alle
compagnie teatrali che chiedono di aderire alle sovvenzioni di cui al
precedente art. 4.
  Le disposizioni di cui al precedente comma, non si applicano per le
recite effettuate in Sardegna e in Sicilia e  comunque  in  localita'
con popolazione inferiore a trentamila abitanti.