Art. 5. Enti ed istituzioni pubbliche All'Ente teatrale italiano, all'Istituto nazionale del dramma antico e all'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico" e' assegnata e liquidata una sovvenzione annua all'inizio dei relativi esercizi finanziari su presentazione del programma e del bilancio preventivo. A tali enti, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali possono essere concesse - su istanza dell'ente medesimo o su iniziativa del Ministero - sovvenzioni finalizzate a particolari progetti di attivita' sia in Italia che all'estero, che verranno liquidate a presentazione del consuntivo dell'attivita' svolta. In particolare una quota della sovvenzione all'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico" potra' essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive realizzate direttamente con l'utilizzazione dei propri allievi o assunte in collaborazione con altri enti o organismi teatrali.