Art. 5.
                    Enti ed istituzioni pubbliche
  All'Ente  teatrale  italiano,  all'Istituto  nazionale  del  dramma
antico e all'Accademia nazionale d'arte drammatica  "Silvio  D'Amico"
e'  assegnata  e  liquidata  una  sovvenzione  annua  all'inizio  dei
relativi esercizi finanziari su presentazione  del  programma  e  del
bilancio preventivo.
  A  tali  enti,  nell'ambito  delle  proprie finalita' istituzionali
possono  essere  concesse  -  su  istanza  dell'ente  medesimo  o  su
iniziativa  del  Ministero  -  sovvenzioni  finalizzate a particolari
progetti di attivita' sia in  Italia  che  all'estero,  che  verranno
liquidate a presentazione del consuntivo dell'attivita' svolta.
  In  particolare una quota della sovvenzione all'Accademia nazionale
d'arte  drammatica  "Silvio  D'Amico"  potra'  essere  destinata   al
sostegno  di  iniziative anche produttive realizzate direttamente con
l'utilizzazione dei propri allievi o assunte  in  collaborazione  con
altri enti o organismi teatrali.