Art. 6.
              Istituzioni private a carattere nazionale
  All'Istituto  del  dramma  italiano e alla Societa' italiana autori
drammatici, possono  essere  assegnate  sovvenzioni  annuali  per  la
realizzazione  delle attivita' istituzionali con esclusione di quelle
svolte dagli enti e istituzioni pubblici di cui al precedente art.  5
o dallo Stato.
  Le  domande  di  sovvenzione degli enti di cui al presente articolo
devono essere presentate entro il 31  ottobre  1989  unitamente  alla
documentazione  da  cui  risulti  il  programma  di  attivita'  ed il
preventivo di spesa. Le  relative  sovvenzioni  sono  liquidate,  per
l'80%,  all'atto  dell'assegnazione  e per il restante 20% al termine
dell'attivita'.