Art. 6. Istituzioni private a carattere nazionale All'Istituto del dramma italiano e alla Societa' italiana autori drammatici, possono essere assegnate sovvenzioni annuali per la realizzazione delle attivita' istituzionali con esclusione di quelle svolte dagli enti e istituzioni pubblici di cui al precedente art. 5 o dallo Stato. Le domande di sovvenzione degli enti di cui al presente articolo devono essere presentate entro il 31 ottobre 1989 unitamente alla documentazione da cui risulti il programma di attivita' ed il preventivo di spesa. Le relative sovvenzioni sono liquidate, per l'80%, all'atto dell'assegnazione e per il restante 20% al termine dell'attivita'.