Art. 7. Enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica Gli enti o le associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica sono promossi nei comprensori di rispettiva competenza su iniziativa delle regioni e degli enti locali, direttamente o attraverso forme associative o consortili di loro emanazione. Tali enti o associazioni devono caratterizzarsi per le particolari finalita' artistiche, culturali e sociali della loro attivita', per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nell'ambito cittadino e regionale e per la promozione del grande teatro nazionale d'arte e di tradizione. Gli stessi devono inoltre dimostrare adeguate entrate di bilancio a titolo di apporto degli enti promotori che devono avere come prioritaria destinazione i costi di gestione. Agli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica che svolgono attivita' di produzione teatrale, sono assegnate sovvenzioni annuali in presenza dei seguenti requisiti: esclusiva disponibilita' di una sede teatrale di almeno cinquecento posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli; direzione sia artistica che organizzativa in esclusiva, di comprovata qualificazione professionale inquadrata nella struttura dell'organismo. Tale esclusivita' concerne, in via generale, le prestazioni artistiche e organizzative in Italia; eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, previo parere favorevole dell'amministrazione, sentite le commissioni consultive della prosa; autonoma amministrazione; stabilita' biennale del nucleo artistico, pari ad almeno il 30% dell'intero organico artistico; stabilita' del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti o associazioni devono inoltre: presentare un progetto almeno annuale di produzione, promozione formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale; rappresentare in sede almeno il 50% del minimo di recite di spettacoli direttamente prodotti; programmare una qualificata ospitalita' in sede per un numero di recite non inferiore a sessanta; raggiungere almeno cinquemila giornate lavorative e centotrenta recite di spettacoli prodotti direttamente. I suddetti enti o associazioni devono dimostrare sana gestione economica ed adeguate entrate di bilancio ed hanno il compito di curare la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento di quadri artistici e tecnici e di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo, per il sostegno delle attivita' di ricerca e di sperimentazione con particolare riferimento all'ospitalita' di qualificate compagnie specializzate nel settore e per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento. Gli enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica si distinguono in: teatri stabili metropolitani, istituiti in citta' con almeno trecentomila abitanti; organismi regionali di produzione e distribuzione teatrale che oltre l'attivita' di diretta produzione, devono curare la diffusione e la razionale distribuzione sul territorio di competenza dei propri spettacoli che sono, in tal caso, considerati come spettacoli effettuati in sede; teatri di minoranze linguistiche, che possono essere istituiti in zone di confine, in comunita' bilingue o a tutela di minoranze etniche. Tali teatri ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni devono raggiungere almeno cento recite di spettacoli direttamente prodotti. Nel determinare l'ammontare della sovvenzione secondo i criteri di cui all'art. 4, si tiene altresi' conto anche del numero degli abbonati in rapporto alla capienza della sala e delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede. Le recite realizzate in coproduzione verranno considerate in proporzione alla rispettiva partecipazione ai costi. Inoltre si terra' conto del livello di gestione dei teatri, e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa, formulera' con proprio decreto a cadenza biennale e, in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti e dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti in rapporto al programma realizzato nell'ambito annuale o pluriennale, un elenco degli enti o associazioni di produzione a iniziativa pubblica. Per l'inclusione nel suddetto elenco, nel quale in prima applicazione sono confermati gli enti e le associazioni ad iniziativa pubblica gia' riconosciuti all'entrata in vigore della presente circolare occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni: a) attivita' svolta per almeno due anni in conformita' dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti; b) disponibilita' finanziaria propria dell'organismo stesso o ad esso proveniente da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore al 50% del fabbisogno complessivo.