Art. 7.
              Enti o associazioni stabili di produzione
                        ad iniziativa pubblica
  Gli  enti  o  le  associazioni  stabili di produzione ad iniziativa
pubblica sono promossi nei comprensori di  rispettiva  competenza  su
iniziativa   delle  regioni  e  degli  enti  locali,  direttamente  o
attraverso forme associative o consortili di loro emanazione.
  Tali  enti o associazioni devono caratterizzarsi per le particolari
finalita' artistiche, culturali e sociali della loro  attivita',  per
il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nell'ambito cittadino
e regionale e per la promozione del grande teatro nazionale d'arte  e
di tradizione.
  Gli stessi devono inoltre dimostrare adeguate entrate di bilancio a
titolo  di  apporto  degli  enti  promotori  che  devono  avere  come
prioritaria destinazione i costi di gestione.
  Agli  enti  o  associazioni  stabili  ad  iniziativa  pubblica  che
svolgono attivita' di produzione teatrale, sono assegnate sovvenzioni
annuali in presenza dei seguenti requisiti:
   esclusiva   disponibilita'   di   una   sede  teatrale  di  almeno
cinquecento posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione
in pubblico di spettacoli;
   direzione   sia  artistica  che  organizzativa  in  esclusiva,  di
comprovata qualificazione professionale  inquadrata  nella  struttura
dell'organismo.  Tale  esclusivita'  concerne,  in  via  generale, le
prestazioni artistiche e organizzative in Italia;  eventuali  deroghe
di  carattere  eccezionale  potranno  essere  concesse,  su  motivata
richiesta delle istituzioni  interessate,  previo  parere  favorevole
dell'amministrazione, sentite le commissioni consultive della prosa;
   autonoma amministrazione;
   stabilita'  biennale  del  nucleo artistico, pari ad almeno il 30%
dell'intero organico artistico;
   stabilita'  del  rapporto di lavoro del personale amministrativo e
tecnico.
  Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti o
associazioni devono inoltre:
   presentare  un  progetto  almeno annuale di produzione, promozione
formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale;
   rappresentare  in  sede  almeno  il  50%  del  minimo di recite di
spettacoli direttamente prodotti;
   programmare  una  qualificata ospitalita' in sede per un numero di
recite non inferiore a sessanta;
   raggiungere  almeno  cinquemila  giornate lavorative e centotrenta
recite di spettacoli prodotti direttamente.
  I  suddetti  enti  o  associazioni  devono dimostrare sana gestione
economica ed adeguate entrate di bilancio  ed  hanno  il  compito  di
curare  la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento di quadri
artistici e tecnici e di porre in essere le iniziative idonee per  la
piena  valorizzazione  del  repertorio italiano contemporaneo, per il
sostegno  delle  attivita'  di  ricerca  e  di  sperimentazione   con
particolare  riferimento  all'ospitalita'  di  qualificate  compagnie
specializzate nel  settore  e  per  favorire  la  partecipazione  del
pubblico agli spettacoli realizzando cicli di recite a prezzi ridotti
o speciali condizioni di abbonamento.
  Gli  enti  o  associazioni  stabili  di  produzione  ad  iniziativa
pubblica si distinguono in:
   teatri  stabili  metropolitani,  istituiti  in  citta'  con almeno
trecentomila abitanti;
   organismi  regionali  di  produzione  e distribuzione teatrale che
oltre l'attivita' di diretta produzione, devono curare la  diffusione
e  la razionale distribuzione sul territorio di competenza dei propri
spettacoli  che  sono,  in  tal  caso,  considerati  come  spettacoli
effettuati in sede;
   teatri  di minoranze linguistiche, che possono essere istituiti in
zone di confine, in  comunita'  bilingue  o  a  tutela  di  minoranze
etniche.  Tali teatri ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni devono
raggiungere almeno cento recite di spettacoli direttamente  prodotti.
  Nel  determinare l'ammontare della sovvenzione secondo i criteri di
cui all'art. 4, si  tiene  altresi'  conto  anche  del  numero  degli
abbonati  in  rapporto  alla  capienza  della  sala e delle recite di
spettacoli prodotti rappresentati in sede. Le  recite  realizzate  in
coproduzione  verranno  considerate  in  proporzione  alla rispettiva
partecipazione ai costi.
  Inoltre  si  terra' conto del livello di gestione dei teatri, e dei
costi  connessi  con  la  qualificazione   della   promozione   degli
spettacoli e del pubblico organizzato.
  Ai  fini  dell'ammissione  agli  interventi  previsti  dal presente
articolo il Ministro del  turismo  e  dello  spettacolo,  sentite  le
commissioni  consultive della prosa, formulera' con proprio decreto a
cadenza biennale e,  in  presenza  della  sussistenza  dei  requisiti
richiesti  e  dei  risultati artistici ed organizzativi conseguiti in
rapporto al programma realizzato nell'ambito annuale  o  pluriennale,
un  elenco  degli  enti  o  associazioni  di  produzione a iniziativa
pubblica.
  Per   l'inclusione   nel   suddetto  elenco,  nel  quale  in  prima
applicazione sono confermati gli enti e le associazioni ad iniziativa
pubblica  gia'  riconosciuti  all'entrata  in  vigore  della presente
circolare occorre che, oltre ai requisiti  richiesti,  sussistano  le
seguenti condizioni:
    a)  attivita'  svolta  per  almeno  due  anni  in conformita' dei
criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti;
    b)  disponibilita' finanziaria propria dell'organismo stesso o ad
esso proveniente da enti  locali  o  da  altri  soggetti  pubblici  o
privati in misura non inferiore al 50% del fabbisogno complessivo.