Art. 8.
              Enti o associazioni stabili di produzione
                        ad iniziativa privata
  Gli  enti  o  associazioni  stabili  di  produzione  ad  iniziativa
privata, sono promossi da imprese che abbiano un preciso  riferimento
socio-culturale nel territorio sul quale essi operano (promozione del
pubblico, rapporto con enti locali o istituzioni pubbliche, ecc.).
  A  tali  enti  o  associazioni  stabili  sono assegnate sovvenzioni
annuali in presenza dei seguenti requisiti:
   esclusiva   disponibilita'   di   una   sede  teatrale  di  almeno
cinquecento   posti,   direttamente    gestita    e    idonea    alla
rappresentazione in pubblico di spettacoli;
   direzione   sia   artistica  che  organizzativa  in  esclusiva  di
comprovata qualificazione professionale  inquadrata  nella  struttura
dell'organismo.  Tale  esclusivita'  concerne,  in  via  generale, le
prestazioni artistiche e organizzative in Italia;  eventuali  deroghe
di  carattere  eccezionale  potranno  essere  concesse,  su  motivata
richiesta delle  istituzioni  interessate  previo  parere  favorevole
dell'amministrazione,  sentite le commissioni consultive della prosa.
In caso di direzione collegiale deve essere indicato il  responsabile
della direzione artistica;
   autonoma amministrazione;
   stabilita'  biennale  del  nucleo  artistico pari ad almeno il 30%
dell'intero organico artistico;
   stabilita'  del  rapporto di lavoro del personale amministrativo e
tecnico.
  Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti o
associazioni devono inoltre:
   presentare  un  progetto almeno annuale di produzione, promozione,
aggiornamento e perfezionamento professionale;
   rappresentare  in  sede  almeno  il 50% del minimo delle recite di
spettacoli direttamente prodotti;
   programmare  una  qualificata ospitalita' in sede per un numero di
recite non inferiore a cinquanta;
   raggiungere  almeno  cinquemila  giornate lavorative e centotrenta
recite di spettacoli prodotti direttamente.
  I  suddetti  enti  o  associazioni  devono dimostrare sana gestione
economica ed adeguate entrate di bilancio  ed  hanno  il  compito  di
curare  l'aggiornamento  ed  il perfezionamento di quadri artistici e
tecnici, e di porre in essere  le  iniziative  idonee  per  la  piena
valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo, per il sostegno
delle attivita' di  ricerca  e  di  sperimentazione  con  particolare
riferimento  all'ospitalita'  di  qualificate compagnie specializzate
nel settore e  per  favorire  la  partecipazione  del  pubblico  agli
spettacoli  realizzando  cicli  di recite a prezzi ridotti o speciali
condizioni di abbonamento.
  Nel  determinare l'ammontare della sovvenzione secondo i criteri di
cui all'art. 4, si  tiene  altresi'  conto  anche  del  numero  degli
abbonati  in  rapporto  alla  capienza  della  sala e delle recite di
spettacoli prodotti rappresentati in sede. Le  recite  realizzate  in
coproduzione  verranno  considerate  in  proporzione  alla rispettiva
partecipazione ai costi.
  Inoltre  si  terra' conto del livello di gestione dei teatri, e dei
costi  connessi  con  la  qualificazione   della   promozione   degli
spettacoli e del pubblico organizzato.
  Ai  fini  dell'ammissione  agli  interventi  previsti  dal presente
articolo il Ministro del  turismo  e  dello  spettacolo,  sentite  le
commissioni  consultive della prosa, formulera' con proprio decreto a
cadenza biennale e,  in  presenza  della  sussistenza  dei  requisiti
richiesti  e  dei  risultati artistici ed organizzativi conseguiti in
rapporto al programma realizzato nell'ambito annuale  o  pluriennale,
un  elenco  degli  enti  o  associazioni  di produzione ad iniziativa
privata.
  Per   l'inclusione   nel   suddetto  elenco,  nel  quale  in  prima
applicazione  sono  confermati  gli  enti  e  le  associazioni   gia'
riconosciuti  all'entrata in vigore della presente circolare, occorre
che, oltre ai requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni:
    a)  attivita'  svolta  per  almeno  due  anni  in conformita' dei
criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti;
    b)  disponibilita' finanziaria propria dell'organismo stesso o ad
esso proveniente da enti  locali  o  da  altri  soggetti  pubblici  o
privati in misura non inferiore al 50% del fabbisogno complessivo.
  Non  puo'  essere  riconosciuto  in ogni regione, salvo quelli gia'
riconosciuti a tale titolo, piu' di un ente o associazione stabile di
produzione ad iniziativa privata.