Art. 9.
Enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca
   teatrale   nel  campo  della  sperimentazione  e  del  teatro  per
   l'infanzia e la gioventu'.
  Agli  enti  o  associazioni  stabili  di  produzione,  promozione e
ricerca teatrale nel campo della sperimentazione  e  del  teatro  per
l'infanzia  e  la  gioventu'  possono  essere  assegnate  sovvenzioni
annuali, qualora gli stessi svolgano con carattere di continuita':
    a)   attivita'   di  produzione  e  promozione  nel  campo  della
sperimentazione e del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di
ricerca;
    b)  attivita'  di  produzione, promozione e ricerca nel campo del
teatro per l'infanzia e la gioventu'.
  Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente
articolo sono:
   organico  progetto annuale o pluriennale di produzione, promozione
e ospitalita'  con  particolare  riguardo  a  quella  di  qualificate
compagnie specializzate nel settore;
   direzione  artistica  e  organizzativa  in esclusiva di comprovata
qualificazione professionale.  Tale  esclusivita'  concerne,  in  via
generale,  le  prestazioni  artistiche  e  organizzative  in  Italia;
eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere  concesse,
su  motivata  richiesta  delle istituzioni interessate, previo parere
favorevole dell'amministrazione, sentite  le  commissioni  consultive
della prosa;
   sedi  teatrali  idoneamente  attrezzate  per  rappresentazioni  di
spettacoli e direttamente gestite, di cui almeno una con capienza non
inferiore  a  duecento posti e munita delle prescritte autorizzazioni
per la rappresentazione in pubblico degli spettacoli. Per la stagione
teatrale  1989/90, tale disponibilita' deve essere acquisita entro la
fine della stagione stessa;
   apporti  di  enti locali o di altri soggetti pubblici o privati in
misura  non  inferiore  al  30%  del  fabbisogno  complessivo   delle
iniziative, con esclusione degli incassi;
   attivita' di laboratorio.
  Al direttore artistico del centro non puo' essere affidata oltre la
meta' delle regie degli spettacoli prodotti.
  In  ogni  caso  fermo  restando  il  limite di centotrenta giornate
recitative  l'attivita'  stessa   non   puo'   essere   inferiore   a
sessantacinque  giornate  recitative  di  spettacoli  prodotti di cui
almeno la meta'  rappresentate  in  sede  e  sessantacinque  giornate
recitative  di  spettacoli  ospitati  delle  quali non oltre la meta'
realizzate da altri centri riconosciuti.
  Le  recite  realizzate  in  coproduzione  verranno  considerate  in
proporzione alla rispettiva partecipazione ai costi  ed  in  rapporto
alla qualificazione artistica e professionale degli organismi e delle
compagnie coproduttrici.
  Per  gli  organismi  operanti nei territori dell'Italia insulare, i
limiti per quanto riguarda il numero dei posti necessari per le  sale
e il numero delle giornate recitative, sono ridotti a cento.
  Alla  fine  di  ogni  stagione  teatrale e sulla base dei risultati
conseguiti, il Ministro del turismo e dello  spettacolo,  sentite  le
commissioni  consultive  della prosa formulera', con proprio decreto,
un elenco annuale  dei  suddetti  enti  in  possesso  dei  prescritti
requisiti.
  Non  puo'  essere  riconosciuto  in ogni regione, salvo quelli gia'
riconosciuti a tale titolo, piu' di  un  organismo  di  produzione  e
promozione nel campo della sperimentazione e uno in quello del teatro
per l'infanzia e la gioventu'.