Art. 9. Enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu'. Agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu' possono essere assegnate sovvenzioni annuali, qualora gli stessi svolgano con carattere di continuita': a) attivita' di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca; b) attivita' di produzione, promozione e ricerca nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventu'. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo sono: organico progetto annuale o pluriennale di produzione, promozione e ospitalita' con particolare riguardo a quella di qualificate compagnie specializzate nel settore; direzione artistica e organizzativa in esclusiva di comprovata qualificazione professionale. Tale esclusivita' concerne, in via generale, le prestazioni artistiche e organizzative in Italia; eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, previo parere favorevole dell'amministrazione, sentite le commissioni consultive della prosa; sedi teatrali idoneamente attrezzate per rappresentazioni di spettacoli e direttamente gestite, di cui almeno una con capienza non inferiore a duecento posti e munita delle prescritte autorizzazioni per la rappresentazione in pubblico degli spettacoli. Per la stagione teatrale 1989/90, tale disponibilita' deve essere acquisita entro la fine della stagione stessa; apporti di enti locali o di altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore al 30% del fabbisogno complessivo delle iniziative, con esclusione degli incassi; attivita' di laboratorio. Al direttore artistico del centro non puo' essere affidata oltre la meta' delle regie degli spettacoli prodotti. In ogni caso fermo restando il limite di centotrenta giornate recitative l'attivita' stessa non puo' essere inferiore a sessantacinque giornate recitative di spettacoli prodotti di cui almeno la meta' rappresentate in sede e sessantacinque giornate recitative di spettacoli ospitati delle quali non oltre la meta' realizzate da altri centri riconosciuti. Le recite realizzate in coproduzione verranno considerate in proporzione alla rispettiva partecipazione ai costi ed in rapporto alla qualificazione artistica e professionale degli organismi e delle compagnie coproduttrici. Per gli organismi operanti nei territori dell'Italia insulare, i limiti per quanto riguarda il numero dei posti necessari per le sale e il numero delle giornate recitative, sono ridotti a cento. Alla fine di ogni stagione teatrale e sulla base dei risultati conseguiti, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa formulera', con proprio decreto, un elenco annuale dei suddetti enti in possesso dei prescritti requisiti. Non puo' essere riconosciuto in ogni regione, salvo quelli gia' riconosciuti a tale titolo, piu' di un organismo di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e uno in quello del teatro per l'infanzia e la gioventu'.