Art. 2.
                   Classificazione delle sostanze

1.  Per  la  classificazione  delle  sostanze  pericolose come "molto
tossiche",   "tossiche",  "infiammabili",  "capaci  di  esplodere"  e
"cancerogene"  si  applicano le disposizioni del decreto del Ministro
della  sanita'  25  luglio  1987,  n.  555, e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Per le sostanze pericolose non ancora classificate si provvede con
i  criteri  stabiliti  dall'art.  12 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  novembre  1981,  n. 927, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 1988, n. 141.
          Note all'art. 2:
          -  Il  D.M. 25 luglio 1987, n. 555, reca: "Modificazioni ed
          integrazioni  al decreto ministeriale 3 dicembre 1985 sulla
          classificazione   e   la   disciplina   dell'imballaggio  e
          dell'etichettatura  della sostanze pericolose in attuazione
          della  direttiva  della commissione delle Comunita' europee
          n. 86/431/CEE del 24 giugno 1986".
          -   L'art.   12   del  D.P.R.  24  novembre  1981,  n.  927
          (Prevenzione  degli  infortuni  sul lavoro e igiene), e' il
          seguente:
          Art.  12.  -  Alla  data  del 18 settembre 1983 le sostanze
          pericolose  che  non  figurano  ancora  nell'allegato I del
          decreto   ministeriale   17   dicembre  1977  e  successive
          modifiche,  ma sono incluse nell'inventario di cui all'art.
          13  del  presente decreto o sono gia' sul mercato prima del
          18  settembre  1981,  devono  essere nella misura in cui le
          loro  caratteristiche pericolose siano ragionevolmente note
          al fabbricante o importatore o distributore, stabilito o no
          nel  territorio  nazionale,  imballate  e  provvisoriamente
          etichettate  dallo  stesso  conformemente  alle norme degli
          articoli  4,  5,  6 e 7 della legge 29 maggio 1974, n. 256,
          come completati dal presente decreto.
          Il  termine  per  lo smaltimento delle eventuali scorte non
          conformi   nell'imballaggio   o   nell'etichettatura   alle
          disposizioni  di  cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 29
          maggio  1974,  n.  256  e  successive modifiche, ancora sul
          mercato  alla  data del 18 settembre 1983, e' fissato al 18
          settembre 1984".
          -  Il D.P.R. 20 febbraio 1988, n. 141, reca: "Modificazioni
          all'art.  8  del decreto del Presidente della Repubblica 24
          novembre  1981, n. 927, e recepimento delle diretive CEE n.
          83/467  e n. 86/431 che adeguano per la quinta e la settima
          volta al progresso tecnico la direttiva CEE n. 67/548 sulla
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze e dei preparati pericolosi".