Art. 2. Classificazione delle sostanze 1. Per la classificazione delle sostanze pericolose come "molto tossiche", "tossiche", "infiammabili", "capaci di esplodere" e "cancerogene" si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 25 luglio 1987, n. 555, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per le sostanze pericolose non ancora classificate si provvede con i criteri stabiliti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1988, n. 141. Note all'art. 2: - Il D.M. 25 luglio 1987, n. 555, reca: "Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 3 dicembre 1985 sulla classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura della sostanze pericolose in attuazione della direttiva della commissione delle Comunita' europee n. 86/431/CEE del 24 giugno 1986". - L'art. 12 del D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927 (Prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene), e' il seguente: Art. 12. - Alla data del 18 settembre 1983 le sostanze pericolose che non figurano ancora nell'allegato I del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche, ma sono incluse nell'inventario di cui all'art. 13 del presente decreto o sono gia' sul mercato prima del 18 settembre 1981, devono essere nella misura in cui le loro caratteristiche pericolose siano ragionevolmente note al fabbricante o importatore o distributore, stabilito o no nel territorio nazionale, imballate e provvisoriamente etichettate dallo stesso conformemente alle norme degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 29 maggio 1974, n. 256, come completati dal presente decreto. Il termine per lo smaltimento delle eventuali scorte non conformi nell'imballaggio o nell'etichettatura alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modifiche, ancora sul mercato alla data del 18 settembre 1983, e' fissato al 18 settembre 1984". - Il D.P.R. 20 febbraio 1988, n. 141, reca: "Modificazioni all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e recepimento delle diretive CEE n. 83/467 e n. 86/431 che adeguano per la quinta e la settima volta al progresso tecnico la direttiva CEE n. 67/548 sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi".