Art. 3.
  Nei  territori  del Mezzogiorno di cui al testo unico 6 marzo 1978,
n. 218, il periodo di occupazione media mensile e' fissato in  giorni
sedici  e  nelle  regioni  della  Basilicata  e  Campania  in  giorni
quattordici.
  Nei suddetti territori in presenza di situazioni occupazionali piu'
favorevoli  e  relativamente  a  singole   attivita'   lavorative   e
particolari zone territoriali nonche' singoli settori merceologici, i
lavoratori  potranno  optare  per  le   misure   dei   periodi   medi
occupazionali in vigore per il restante territorio nazionale.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  dal primo periodo di paga
successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 4 aprile 1989
                                             p. Il Ministro: CARLOTTO