Art. 3. I certificati devono essere trasmessi entro il 30 aprile 1989 a questo Ministero tramite la prefettura competente per territorio e la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per i comuni di quella regione. I certificati sono firmati secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale e due copie autenticate. Essi sono redatti esclusivamente a macchina nel formato cm 21 x 29,7 su modelli conformi a quello allegato al presente decreto, per caratteri e per collocazione degli spazi destinati alla lettura ottica. I certificati devono essere compilati solo negli spazi appositamente predisposti.