Art. 3.
  I  certificati  devono  essere  trasmessi entro il 30 aprile 1989 a
questo Ministero tramite la prefettura competente per territorio e la
presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per i comuni di
quella regione. I certificati sono firmati secondo le indicazioni dei
relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale e due copie
autenticate.  Essi sono redatti esclusivamente a macchina nel formato
cm  21  x  29,7  su  modelli  conformi  a quello allegato al presente
decreto,  per caratteri e per collocazione degli spazi destinati alla
lettura  ottica.  I  certificati  devono  essere compilati solo negli
spazi appositamente predisposti.