Art. 3. I comuni sono tenuti a compilare e tramettere il certificato, in originale e due copie autenticate, entro il 30 aprile 1989 alla prefettura competente per territorio ovvero alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta. La prefettura e la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, ne trattengono una copia ed inviano l'originale al Ministero dell'interno e l'altra copia al Ministero delle finanze. Il certificato e' redatto esclusivamente a macchina nel formato cm 21 x 29,7 su modelli conformi a quello allegato al presente decreto, per caratteri e per collocazione degli spazi destinati alla lettura ottica e firmato dal sindaco dal segretario e dal ragioniere ove esista. Il certificato deve essere compilato solo negli spazi appositamente predisposti.