Art. 3.
  I  comuni  sono  tenuti a compilare e tramettere il certificato, in
originale  e  due  copie  autenticate,  entro  il 30 aprile 1989 alla
prefettura  competente  per  territorio  ovvero alla presidenza della
giunta  regionale  della Valle d'Aosta. La prefettura e la presidenza
della  giunta regionale della Valle d'Aosta, ne trattengono una copia
ed  inviano  l'originale al Ministero dell'interno e l'altra copia al
Ministero  delle  finanze. Il certificato e' redatto esclusivamente a
macchina  nel  formato  cm  21  x  29,7  su modelli conformi a quello
allegato  al presente decreto, per caratteri e per collocazione degli
spazi  destinati  alla  lettura  ottica  e  firmato  dal  sindaco dal
segretario  e  dal  ragioniere ove esista. Il certificato deve essere
compilato solo negli spazi appositamente predisposti.