Art. 5.
            Richieste di contributo per la realizzazione
                    dei primi interventi urgenti
  1.  Sono  legittimate  a  promuovere  istanze  di  finanziamento le
regioni,  le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e
loro consorzi.
  2.  Ai fini della concessione dei contributi, le regioni competenti
per  territorio  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano, entro
novanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del
presente  decreto,  propongono  le iniziative presentando in triplice
copia    alla    commissione    tecnico-scientifica   del   Ministero
dell'ambiente le istanze di contributo relative alla realizzazione di
interventi   urgenti  di  bonifica,  ivi  compreso  gli  impianti  di
stoccaggio  temporaneo da destinare a depositi di rifiuti provenienti
dalle bonifiche e di rifiuti urbani pericolosi.
  3.   I   soggetti   promotori,   nel   predisporre  le  istanze  di
finanziamento,   compileranno   per   ciascuna   di  essa  l'apposita
scheda-progetto  riportata  all'allegato D al presente decreto con la
certificazione  di  conformita' e rispondenza della scheda stessa con
la  documentazione  ad  essa sottostante e con le indicazioni in essa
contenute.
  4.   Le  istanze  di  finanziamento  dovranno  essere  relative  ad
interventi  funzionalmente  autonomi  dal  punto  di  vista tecnico e
dell'utilizzazione dei risultati degli interventi proposti.
  Per   ciascun  intervento  funzionalmente  autonomo  potra'  essere
presentata  richiesta  di contributo per un ammontare complessivo non
inferiore  a  1.000  milioni  e  non  superiore  a 4.000 milioni, con
l'indicazione,  se  necessario  ai  fini  della definizione del piano
finanziario  per  la  completa copertura del fabbisogno relativo alla
realizzazione   dell'intervento,   delle  eventuali  altre  fonti  di
finanziamento rese disponibili.
  5.   Le  istanze  di  finanziamento  dovranno  essere  relative  ad
interventi  di cui sia dimostrata la realizzabilita' entro un periodo
massimo di dodici mesi dalla concessione del contributo.
  6. Non saranno ritenute ammissibili le istanze che:
    a)  si  riferiscano  ad  aree  di intervento per le quali non sia
stato  formulato dalla regione competente un piano di bonifica ovvero
siano  relativi  a  regioni  per le quali non sia stata presentata la
richiesta di contributo di cui all'art. 4;
    b)  contengano  richieste di finanziamento relative ad interventi
gia' realizzati o comunque gia' affidati in esecuzione;
    c)  si  riferiscano  ad  interventi  gia' dotati di una specifica
totale copertura finanziaria su altre fonti.
 7.  Per  consentire  la  valutazione  delle istanze di finanziamento
secondo  i criteri indicati al successivo comma 9, la scheda-progetto
di  cui  all'allegato  D  relativa a ciascun intervento dovra' essere
puntualmente compilata in tutte le sue parti ed in conformita' con le
indicazioni in essa contenute.
  8.   Gli   interventi,   cosi'   come  prospettati  nelle  relative
schede-progetto  e  nella documentazione allegata, formeranno oggetto
di istruttoria tecnica presso il Ministero dell'ambiente a cura della
commissione  tecnico-scientifica  per  la valutazione dei progetti di
protezione  e  risanamento  ambientale  di  cui all'art. 14, comma 7,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
  9.  Le  istanze  di  finanziamento  saranno valutate sulla base del
contributo  di  ciascun  intervento  al  risanamento  ambientale,  in
relazione  alla  gravita'  delle  condizioni  di  inquinamento,  alle
soluzioni  tecniche  prescelte,  alla rilevanza socio-economica delle
aree  interessate nonche' sulla base dell'analisi e del confronto dei
costi e dei benefici attesi.
  10.  Ove  si accerti in fase istruttoria che i costi indicati siano
sovra  o  sottostanti,  la valutazione potra' essere effettuata sulla
base  di  costi  opportunamente  modificati  sentiti,  ove occorra, i
soggetti   interessati,   con  conseguente  eventuale  rettifica  del
contributo rispetto all'ammontare richiesto.
   11.  Il  Ministro  dell'ambiente potra' esercitare, in merito alle
proposte  di  finanziamento,  le  proprie  funzioni di indirizzo e di
coordinamento anche in relazione al finanziamento di altri interventi
di  protezione  e  risanamento  ambientale  attuati  o  in  corso  di
attuazione da parte del Ministero dell'ambiente.
  12.  Il  Ministro  dell'ambiente,  tenuto  conto  delle  risultanze
dell'istruttoria   tecnica   compiuta   sulle   proposte  presentate,
determina  con  proprio  decreto la lista degli interventi ammessi al
contributo con l'indicazione dei relativi finanziamenti concessi.