(all. 1 - art. 1)
1) ORIENTAMENTI GENERALI.
   Il  piano  regionale  di  bonifica ai sensi della legge 29 ottobre
1987, n. 441, si fonda anzitutto  sulla  individuazione,  censimento,
mappatura ed archiviazione informatizzata dei dati relativi alle aree
potenzialmente contaminate da sversamento diretto,  da  deposito  non
autorizzato  o  da  ricadute di sostanze pericolose, solide, liquide,
aeriformi.
   Costituiscono  oggetto  del  censimento  le  aree  definibili come
potenzialmente  contaminate  a  causa  del  contatto,  accidentale  o
contaminativo, con le seguenti attivita' e sostanze:
 Cicli di produzione di rifiuti potenzialmente tossici e nocivi:
1. Rifiuti provenienti da processi di produzione di:
   1.1. Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche;
   1.2. Policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni;
   1.3. Policlorofenoli;
   1.4. Idrocarburi clorurati;
   1.5. Composti farmaceutici;
   1.6. Betanaftolo;
   1.7. Benzidina;
   1.8. Smaltatura di piastrelle o ceramiche con smalti piombici.
2. Rifiuti e fanghi di processo e non provenienti da:
   2.1. Bagni galvanici contenenti cromo esavalente e cianuri;
   2.2. Tempra a caldo dei metalli;
   2.3. Trattamento del legno con creosoto e pentaclorofenolo;
   2.4.   Indurimento  di  superfici  metalliche  mediante  bagni  al
cianuro;
   2.5. Dismissione di reti di adduzione e stoccaggio di idrocarburi
   2.6.  Operazioni  di  sgrassaggio di superfici metalliche mediante
solventi clorurati;
   2.7.   Trattamento   di  depurazione  di  aeriformi  da  attivita'
produttive e di servizi;
   2.8. Cabine di verniciatura di superfici metalliche e lignee;
   2.9.   Operazioni  di  prelievo  (dragaggio,  perforazioni,  etc.)
effettuate in mare, sui  fiumi,  laghi  o  sulle  acque  pubbliche  e
private in genere.
3. Residui e code di distillazione da produzione ed utilizzazione di:
   3.1. Acrilonitrile;
   3.2. Anilina;
   3.3. Clorobenzene;
   3.4. Cloruro di benzile;
   3.5. Cloruro di etile;
   3.6. Cloruro di vinile;
   3.7. Dicloroetilene;
   3.8. Epicloridrina;
   3.9. Fenolo-acetone da cumene;
   3.10. Nitrobenzene da nitrazione del benzene;
   3.11. Tetraclorobenzene;
   3.12. Tetraclorometano;
   3.13. Toluene di isocianato;
   3.14. 1,1,1-Tricloroetano;
   3.15. Tricloroetilene e percloroetilene.
4. Soluzioni esauste provenienti da:
   4.1.  Lavaggio  e  strippaggio  nei processi galvanici in cui sono
impiegati i cianuri;
   4.2. Bagni galvanici;
   4.3.  Bagni  salini contenenti cianuri impiegati nei trattamenti a
caldo dei metalli;
   4.4.  Bagni esausti di sviluppo di pellicole e lastre fotografiche
e radiografiche;
   4.5. Residui di processi pirolitici;
   4.6.   Residui   derivanti   dalla   produzione,   preparazione  e
utilizzazione di inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture,  lacche  e
vernici;
   4.7.  Residui  di  produzione,  preparazione  e  utilizzazione  di
resine, lattice, plastificanti, colle e adesivi;
   4.8.  Lavaggi  contenenti  idrocarburi,  olii,  morchie  e  simili
provenienti da natanti adibiti a trasporto marittimo commerciale o da
serbatoi di prodotti petroliferi.
5.   Solventi   esausti   di  seguito  elencati  e  relativi  residui
provenienti dalla loro distillazione nelle fasi di recupero:
   5.1. Clorobenzene;
   5.2. Cloruro di metilene;
   5.3. o-Diclorobenzene;
   5.4. Piridina;
   5.5. Solfuro di carbonio;
   5.6. Tetracloroetilene;
   5.7. Tetraclorometano;
   5.8. Toluene;
   5.9. 1,1,1-Tricloroetano;
   5.10. Tricloroetilene;
   5.11. Triclorofluorometano;
   5.12. 1,1,2-Tricloro 1,2,2-Trifluoroetano.
6.   Residui  catramosi  e  bituminosi  derivanti  da  operazioni  di
trattamento e stoccaggio del carbone, del  petrolio  e  dei  prodotti
petroliferi.
7. Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili.
8. Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti di superficie
dei metalli.
9.  Farmaci,  biocidi,  sostanze  fitofarmaceutiche ed altre sostanze
chimiche, fuori specifica.
10. Olii contenenti bifenili e trifenili policlorurati.
11.  Fanghi  derivanti  dalla  depurazione  delle  acque  reflue  dei
processi, dei trattamenti e delle operazioni compresi nella  presente
tabella.
12.  Materiale  di  pulizia  e  perdite derivanti dalla produzione di
stirene e contaminati da stirene monomero.
   A scopo del tutto esemplificativo, debbono considerarsi oggetto di
rilevazione:
    aree interessate da attivita' minerarie, in corso o dismesse;
    aree interessate da attivita' industriali dismesse;
    aree  interessate  da  rilasci incidentali, o dolosi, di sostanze
pericolose;
    aree interessate da discariche non autorizzate;
    aree  interessate  da  operazioni  di  adduzione  e stoccaggio di
idrocarburi, cosi' come da gassificazione di combustibili solidi;
    aree,  anche  a destinazione agricola, interessate da spandimento
non autorizzato di fanghi e residui speciali o tossici e nocivi.
   Le  regioni, attraverso le amministrazioni provinciali, competenti
in materia di controlli ambientali, acquisiranno ogni informazione al
riguardo  disponibile  presso  amministrazioni  comunali, consorzi di
comuni, comunita' montane, aziende municipalizzate, unita'  sanitarie
locali,  presidi multizonali di igiene e prevenzione, le associazioni
ambientaliste.
   Una  volta  restituita  cartograficamente  l'ubicazione delle aree
potenzialmente contaminate, l'attivita' di piano  dovra'  provvedere,
tramite  sistematizzazione  e  verifica  delle  risultanze analitiche
ufficialmente   disponibili   presso   le   amministrazioni    locali
competenti,   ad   evidenziare   le   aree   gia'   definibili   come
obiettivamente contaminate in quanto caratterizzate dalla presenza di
una  o  piu'  sostanze tra quelle di cui all'allegato del decreto del
Presidente della Repubblica n. 915/1982, in concentrazioni  uguali  o
superiori  a  quelle indicate come necessarie per definire un rifiuto
tossico e nocivo.
   Alla  luce  di  tale  prima identificazione di aree contaminate il
piano dovra' proporre il programma  tecnico-economico  di  intervento
atto a prevenire i pericoli per la salute e per l'ambiente attraverso
la bonifica dei siti  per  i  quali  esista  obiettivo  riscontro  di
contaminazione.
   Tale  programma  dovra'  essere  completo  di manuale operativo di
progettazione e conduzione delle azioni di bonifica,  completo  della
indicazione  di  ogni  misura  atta  a  proteggere  gli  operatori di
bonifica e le popolazioni prossime al sito dai rischi  connessi  alla
attivita' di risanamento.
   Il piano dovra' infine proporre il programma di indagine analitica
mirato a realizzare la individuazione obiettiva in base ad un preciso
riscontro  qualitativo e quantitativo, di ogni altra area contaminata
tra tutte quelle indicate come potenzialmente tali.
   Le  regioni provvederanno ad aggiornare su base annua tale elenco,
trasmettendone   copia   al   Ministero   dell'ambiente    ai    fini
dell'aggiornamento  del  settore  "Bonifica  di aree contaminate" del
Servizio informativo nazionale dell'ambiente.
2) CRITERI OPERATIVI ED ELABORATI DI PIANO.
   Fase a) Censimento e mappatura di aree potenzialmente contaminate.
   La  fase  di  censimento  e  mappatura  delle  aree potenzialmente
contaminate  deve  almeno  prendere  in  considerazione  le  seguenti
sorgenti di informazione:
    delibere  ed  ordinanze regionali di chiusura e/o diniego di siti
di discarica;
    censimenti delle attivita' produttive, secondo serie atoriche che
consentano di individuare in prima approssimazione, siti su cui siano
state   insediate   attivita'   potenzialmente  contaminanti  (elenco
riportato al punto 1 del presente allegato tecnico);
    censimenti   di   discariche   abusive   operati   da   strutture
dell'amministrazione pubblica  (Ministero  dell'ambiente,  Protezione
civile,  Corpo  forestale  dello Stato, enti locali, unita' sanitarie
locali) e da associazioni ambientaliste.
   L'elaborato   di   piano   relativamente   alla   fase  a)  dovra'
comprendere:
    archiviazione   dati   sulle   aree  potenzialmente  contaminate,
completo di riferimenti localizzativi (comune,  via,  localita'),  di
elementi   caratterizzanti  (tipologia  di  attivita'  potenzialmente
contaminate che hanno interessato il sito ed  elenco  delle  sostanze
pericolose  presenti  nel  substrato su cui e' insistita l'attivita',
superficie interessata, stima del volume di suolo contaminato, ecc.),
di   informazioni  di  natura  idrogeologica  (orizzonti  pedologici,
morfologia  superficiale,  profondita'  e  andamenti  di   falda)   e
urbanistico-paesaggistica   (destinazione  d'uso  attuale  dell'area,
densita'  abitativa  nell'intorno   del   sito,   eventuale   degrado
paesistico indotto, ecc.);
    restituzione  cartografica  (scala  1:50.000) dei tematismi sopra
elencati.
  Fase  b)  Definizione  del  primo  elenco  di  aree  contaminate da
sottoporre a bonifica in base al censimento e alla sistemazione delle
risultanze  analitiche ufficialmente disponibili relative al grado di
contaminazione delle aree individuate nella fase a).
   Le  amministrazioni  provinciali  faranno  pervenire  agli  uffici
regionali copia delle risultanze analitiche  reperite  presso  unita'
sanitarie locali, presidi multizonali di igiene e prevenzione, uffici
comunali relativamente ad indagini in materia di aree contaminate.
   In  base  a tale riscontro verra' definito un primo elenco di aree
contaminate, nell'ambito di quelle potenzialmente contaminate di  cui
alla fase a).
   Fase c) Primo programma di interventi di bonifica a breve termine.
   Le  aree  contaminate di cui alla fase b) verranno classificate in
ordine decrescente di priorita' di intervento di bonifica in  base  a
valutazioni  relative  al  rischio  sanitario  ed  ambientale ad esse
connesso (permeabilita' del suolo, rischio per gli approvvigionamenti
idrici,  aspetti  tossicologici, ecc.). Per ogni area contaminata, se
necessario attraverso ulteriori approfondimenti con la  realizzazione
di sondaggi e rilievi analitici, dovra' essere valutata:
    l'estensione  areale della contaminazione e grado di inquinamento
analiticamente accertato;
    l'entita'  della popolazione potenzialmente esposta e gia' venuta
a contatto con le sostanze presenti nel substrato contaminato;
    ulteriori  fattori  di  rischio,  ivi compresa la possibilita' di
dispersione dei contaminanti anche in relazione ai regimi  climatici.
   A  seguito  di tali valutazioni il programma dovra' indicare, area
per area:
    il piano di messa in sicurezza del sito;
    il  progetto  tecnico-economico  di  massima  dell'intervento  di
bonifica, completo di indicazioni  relative  allo  stoccaggio  ed  al
destino finale del substrato asportato;
    il  manuale  operativo  di  bonifica  completo  delle  misure  di
protezione degli operatori;
    piano di monitoraggio.
   Fase d) Elaborazione del progetto di programma di bonifica a medio
termine.
   Il  piano  dovra'  essere  completo  di  progetto  di programma di
bonifica a medio termine, articolato in:
    programma  di  analisi  del  grado  di  contaminazione delle aree
potenzialmente contaminate di cui alla fase a);
    conseguente  completamento  ed  aggiornamento  dell'archivio dati
delle aree definibili contaminate;
    piano  di  bonifica  a medio termine, secondo le modalita' di cui
alla fase c);
    valutazione dei costi del piano di bonifica a medio termine.