Art. 10-bis
         Assunzioni di personale da parte degli enti locali

((  1.  All'articolo  1  della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (a), al
comma  4 e' aggiunto il seguente periodo: "Gli enti di cui al comma 3
possono  procedere  alle  assunzioni  di  personale  consentite dalla
predetta  norma  qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi
alla  mobilita', non pervenga loro domanda per la copertura dei posti
vacanti segnalati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
del   Consiglio   dei  Ministri  5  agosto  1988,  n.  325  (b)".  2.
All'articolo  1  della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (a), il comma 9
e'  sostituito dal seguente: "9. Gli enti locali e loro consorzi e le
unita'  sanitarie  locali,  per  le  assunzioni  che  non  superino i
sessanta   giorni,   non  ripetibili  nel  corso  dell'anno,  possono
ricorrere, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo
triennio   allo   stesso  titolo,  mediante  ricorso  alle  liste  di
collocamento,  sulla  base  delle  graduatorie  esistenti  presso  le
competenti  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego,  a  lavoratori
residenti nei comuni della circoscrizione medesima". )) ----------
 
             (a) Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 554/1988
          e' riportato in appendice.
             (b)  L'art.  3  del  D.P.C.M. n. 325/1988 (Procedure per
          l'attuazione del principio di mobilita'  nell'ambito  delle
          pubbliche amministrazioni) cosi' dispone:
             "Art.  3.  -  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto  le  pubbliche  amministrazioni
          definiscono,   nel   rispetto   delle  norme  vigenti,  con
          provvedimento formale previsto dai rispettivi  ordinamenti,
          le  dotazioni  organiche  provvisorie anche territoriali di
          ufficio.
             2.  Nello stesso termine di cui al comma 1, i competenti
          organi delle singole amministrazioni,  previo  giudizio  di
          congruita'  in  ordine a quanto previsto dal comma 1, sotto
          la propria responsabilita', comunicano alla Presidenza  del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  le  situazioni  di  esubero  e  di  carenza   di
          personale,  per  ogni  circoscrizione  provinciale  e sede,
          distinto per qualifica o categoria e profilo professionale,
          evidenziando  altresi'  le  situazioni relative a posizioni
          non di ruolo, comando e fuori ruolo.
             3.  Le  amministrazioni hanno altresi' l'obbligo di dare
          comunicazione al personale interessato dell'appartenenza  a
          profili professionali risultanti in esubero.
             4.  Del mancato adempimento nei tempi previsti nei commi
          precedenti, e' investito il Consiglio dei  Ministri  per  i
          conseguenti provvedimenti".
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 10-bis:
             Il   testo   dell'art.   1   della   legge  n.  554/1988
          (Disposizioni  in  materia  di  pubblico   impiego),   come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 1. - 1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali
          anche  ad  ordinamento  autonomo,  gli  enti  pubblici  non
          economici,  le  unita'  sanitarie  locali, limitatamente al
          personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione
          commissariale  governativa  possono procedere ad assunzioni
          di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti  resisi
          vacanti  per  cessazioni dal servizio comunque verificatesi
          dal 1› gennaio 1988  e  non  coperti,  in  ciascun  profilo
          professionale  e,  per  le  amministrazioni  che  non hanno
          effettuato   l'inquadramento   definitivo,   in    ciascuna
          qualifica funzionale.
             2.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   funzione
          pubblica,  di  concerto con il Ministro del tesoro, saranno
          individuati  gli  enti  pubblici  non  economici  che,  per
          ridotte   dimensioni  strutturali  e  per  la  specificita'
          dell'attivita'  svolta,  possono  essere   esentati   dalle
          limitazioni di cui al comma 1.
             3.  Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro
          consorzi possono procedere ad assunzioni  di  personale  in
          ciascun  profilo  nei  limiti  del  50  per cento dei posti
          resisi  vacanti  per  cessazioni  dal   servizio   comunque
          verificatesi  dal  1› gennaio 1988 e non coperti.  Possono,
          inoltre, assumere personale per posti, resisi  vacanti  dal
          1› gennaio 1988 e non coperti, relativi:
               a) a profili professionali il cui organico complessivo
          non sia superiore a due unita';
               b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000
          abitanti ed ai loro consorzi.
             4.  Tutte  le  predette assunzioni possono effettuarsi a
          condizione che sia stata data  attuazione  alla  disciplina
          della  mobilita'  prevista  dal  decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri 5 agosto  1988,  n.  325,  che,  ove
          sopravvenute  esigenze  lo  rendessero  necessario,  potra'
          essere modificato o integrato con altro analogo decreto. Il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri con proprio decreto,
          di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  disciplina  il
          trasferimento, agli enti locali presso i quali e' destinato
          il personale, dei fondi relativi agli oneri concernenti  il
          trattamento economico in godimento del personale sottoposto
          a mobilita'. Per le amministrazioni provinciali ed i comuni
          della   regione   siciliana  resta  fermo  quanto  disposto
          dall'art. 6 del decreto-legge  1›  febbraio  1988,  n.  19,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988,
          n.  99. (( Gli enti di cui al  comma  3  possono  procedere
          alle  assunzioni  di  personale  consentite  dalla predetta
          norma qualora, entro i termini previsti dai bandi  relativi
          alla  mobilita', non pervenga loro domanda per la copertura
          dei posti  vacanti  segnalati  ai  sensi  dell'art.  3  del
          decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto
          1988, n.  325. ))
             5.  Possono  comunque effettuarsi assunzioni per i posti
          messi a concorso  per  i  quali  siano  iniziate  le  prove
          concorsuali entro il 30 settembre 1988.
             6.  Le  unita'  sanitarie  locali  sono  autorizzate  ad
          assumere il personale necessario a coprire i posti  oggetto
          di  specifica  autorizzazione in deroga gia' concessa dalla
          regione, entro il 30 settembre 1988, secondo  le  procedure
          previste dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
             7.  I  concorsi  banditi  alla data di entrata in vigore
          della presente legge per la copertura di posti per i  quali
          non  e'  richiesto  un  requisito  superiore a quello della
          scuola dell'obbligo possono essere espletati solo  se  sono
          iniziate  le  prove.  Negli  altri  casi  la  copertura dei
          relativi posti avverra' ai sensi dell'art. 16  della  legge
          28 febbraio 1987, n. 56, e del comma 4- ter dell'art. 4 del
          decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito  in  legge,
          con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
             8.  Sono  altresi' consentite le assunzioni obbligatorie
          relative alle categorie di cui alle leggi 14  luglio  1957,
          n.  594,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, 21
          luglio  1961,  n.  686,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Per le assunzioni di
          cui alla predetta legge 2 aprile 1968, n.  482,  continuano
          ad  applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 24 della
          legge 11 marzo 1988, n.  67.
(( 9. Gli enti locali e loro consorzi e le unita' sanitarie        ))
(( locali, per le assunzioni che non superino i sessanta giorni,   ))
(( non ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei      ))
(( limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio ))
(( allo stesso titolo mediante ricorso alle liste di collocamento, ))
(( sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti     ))
(( sezioni circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti  ))
(( nei comuni della circoscrizione medesima )) .                   ))
             10. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti
          nei ruoli del nucleo di valutazione e del nucleo  ispettivo
          del Ministero del bilancio e della programmazione economica
          possono essere ricoperti senza alcuna limitazione.
             11.  Il  personale  i cui profili professionali o le cui
          qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo
          l'espletamento  delle  operazioni  di mobilita' volontaria,
          attuate con le procedure di cui al comma 4, e'  soggetto  a
          mobilita'  di  ufficio  disposta,  nell'ambito della stessa
          amministrazione,   secondo   le   norme   del    rispettivo
          ordinamento  e,  tra diverse amministrazioni anche di altro
          comparto, sulla base  dei  criteri  che  saranno  definiti,
          entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          d'intesa   con  le  confederazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative su base nazionale".